L’attività di addetto/a al recupero crediti non può essere inquadrata con un contratto di lavoro a progetto
Lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale, avente per oggetto sociale l’attività di recupero crediti per conto di terzi committenti, e dunque nella ricerca del contatto con il debitore, nel concordare con lo stesso le modalità di pagamento anche dilazionato, nell'invio di solleciti di pagamento, svolta via telefono ed informatica presso la sede dell’azienda ed utilizzando le relative postazioni telefoniche e telematiche, non può essere regolato con un contratto di lavoro a progetto.
Nè tale attività può essere ricondotta ad un progetto considerandola una porzione o una fase autonoma dell’attività aziendale, non valendo ad integrare la necessaria specificità del progetto una mera ripartizione interna della committenza (ad esempio, occuparsi del recupero crediti di alcuni soltanto dei committenti).
Il contratto di lavoro a progetto, infatti, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.
Su queste basi giuridiche, i giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 17711/2016.
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