Assegno sociale – Nuovo importo da gennaio 2018 e limiti di reddito per fruirne in misura intera o ridotta

Come è noto, l'assegno sociale è una misura di sostegno al reddito destinata ai cittadini, italiani e stranieri, in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinate soglie. I cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza, mentre i cittadini extracomunitari, i rifugiati o i titolari di protezione sussidiaria, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tutti devono essere in grado di dimostrare unaresidenza effettiva, stabile e continuativa, per almeno 10 anni, in territorio italiano.

L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di trenta giorni, l'assegno viene sospeso e revocato dopo un anno di permanenza all'estero.

A partire da gennaio 2018, l'importo massimo dell'assegno sociale ammonta a 453 euro, erogato in tredici ratei esenti da tassazione IRPEF. Trattandosi di una misura di sostegno al reddito ed essendo l'importo erogato necessariamente minore del minimo vitale (valorizzato come importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà), l'assegno sociale risulta assolutamente non pignorabile.

L'importo massimo dell'assegno sociale (assegno sociale in misura intera) spetta a chi non possiede alcun reddito.

Per fruire dell'assegno sociale, in misura ridotta, occorre percepire un reddito annuo non superiore a 5.889 euro e non superiore a 11.778 euro, se il soggetto è coniugato. Per forza di cose, quindi, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali, nonché di effettiva residenza in Italia, avviene annualmente.

In altre parole, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e i soggetti coniugati con un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno, potranno fruire del beneficio in misura ridotta: l'importo sarà modulato in modo tale che il reddito complessivo (assegno sociale ridotto e reddito proprio del percipiente) raggiunga (e non superi) l'entità dell'assegno sociale intero.

Nel reddito, personale o coniugale, percepito da coloro che reclamano il diritto alla corresponsione di un assegno sociale in misura ridotta, vanno considerati anche i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a imposta sostitutiva (come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, eccetera), i redditi di terreni e fabbricati, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni dirette erogate da stati esteri, le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (compresi gli assegni divorzili). Non si tiene conto, invece, dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, delle indennità di accompagnamento.

Da gennaio 2018, l’età per poter fruire dell’assegno sociale sale a 66 anni e 7 mesi, per richiedenti di entrambi i sessi.

26 Dicembre 2017 · Annapaola Ferri




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