Assegno per il mantenimento della figlia minore – Il coniuge obbligato non può chiedere il rendiconto delle spese al coniuge affidatario

Quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli.

Il coniuge non affidatario non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento.

Inoltre, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza.

Queste le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12645/15, in cui il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento lamentava il diniego, opposto dai giudici di merito, alla sua richiesta di rendiconto dele somme versate a beneficio della figlia minore nonché la circostanza che l’assegno per il concorso nel mantenimento della figlia minore era stato fatto decorrere dalla data della domanda e non dalla data della sentenza di accoglimento della stessa.

19 Giugno 2015 · Tullio Solinas





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