Assegno emesso su conto corrente intestato alla società – la banca deve prestare attenzione alle girate dell’amministratore

La sottoscrizione di girata di un assegno deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicché in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore.

Dette prescrizioni non vengono meno quando l'assegno sia stato emesso o girato da un soggetto giuridico richiedendosi anche, in questo caso, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non debba necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da rendere esplicito un collegamento tra il firmatario ed il soggetto giuridico.

Solo in questo modo non vi saranno dubbi sul fatto che l'assegno è stato emesso (o girato) dal sottoscrittore in nome e per conto del soggetto giuridico. In base a questi principi la giurisprudenza ha affermato che incorre in responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno o l'altro degli accertamenti a cui si è accennato (Cass. 23 aprile 2004 numero 7761, 9 giugno 2006 numero 13463).

Quando la banca incorra nelle negligenze a cui si è accennato ed accetti le girate sottoscritte dall'amministratore senza che risulti esplicito il collegamento tra il firmatario ed il soggetto giuridico, può accadere, ad esempio, che il curatore fallimentare della società citi in giudizio la banca e si veda così riconosciuta l'inopponibilità al fallimento degli assegni emessi sul conto corrente intestato alla società e girati dall'allora amministratore.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 17269 del 12 luglio 2013.

19 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!