Normativa Antiriciclaggio – Va segnalata ogni movimentazione del cliente di importo in contanti pari o superiore a 10 mila euro, anche se realizzata attraverso operazioni frazionate
Le banche (anche quelle operanti in Italia ma aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro dell'Unione Europea) e Poste italiane devono inviare alla UIF, Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a mille euro.
A tal fine, devono essere sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore (cioè, il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtù di delega o di poteri di rappresentanza); le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019)
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