Agevolazioni fiscali prima casa – Rassegna di giurisprudenza

Il requisito necessario per fruire dell’agevolazione è rappresentato dall'effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, con irrilevanza di un successivo spostamento della residenza, non incluso tra le cause espresse di revoca, salva la sussistenza di un concreto abuso del diritto. La pronuncia in questione evidenzia dunque la necessità di una valutazione in concreto del comportamento del contribuente al fine di poter verificare l’effettiva ricorrenza di un caso di abuso del diritto, ovvero la realizzazione di una serie di attività a carattere strumentale per ottenere benefici fiscali non dovuti, in mancanza di valide ragioni economiche, la cui prova tuttavia incombe sull'Amministrazione finanziaria.

(Cassazione 4603/2014).

Normalmente, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare in adempimento di condizioni di separazione non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici perché diretto a sistemare globalmente i rapporti tra i coniugi nella prospettiva di una stabile definizione della crisi familiare, ed è quindi un atto relativo a tali procedimenti, che può, dunque, usufruire dell'agevolazioni fiscali previste dalla legge per l'acquisto prima casa, salva la contestazione da parte dell’Amministrazione della finalità elusiva, con onere a suo carico. (Cassazione 13340/2016).

L'attribuzione al coniuge della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza, ma una semplice modalità di utilizzazione, correlata al giudizio di separazione o divorzio, svincolata dalla corresponsione di qualsiasi corrispettivo e quindi priva di intento speculativo. Si tratta di un atto finalizzato a sistemare globalmente i rapporti tra i coniugi nella prospettiva di una stabile definizione della crisi familiare, ed è quindi un atto relativo a tali procedimenti, salva la contestazione da parte dell’Amministrazione della finalità elusiva, con onere a suo carico. (Cassazione 05156/2016 e 13340/2016).

Il requisito di non possedere un altro fabbricato idoneo ad abitazione deve essere riscontrato in senso soggettivo, in relazione alla non utilità dello stesso per dimensioni e caratteristiche alla scopo abitativo del contribuente e della sua famiglia. Analogamente, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con medesimo beneficio, deve intendersi come mancanza di disponibilità effettiva di essa: in pratica si ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto prima casa anche se l’immobile di proprietà del contribuente, acquistato con medesimo beneficio, sia stato assegnato al coniuge separato, in sede di separazione o divorzio, in quanto affidatario di prole minorenne. (Cassazione 2278/2016).

Quanto al requisito della residenza nel comune nel quale è ubicato l’immobile è irrilevante un successivo trasferimento di residenza, ove previamente il contribuente abbia trasferito la residenza nei diciotto mesi dall'acquisto nel comune in cui si trova il bene che ha usufruito dell'agevolazione, poiché tale successivo cambio di residenza non è previsto tra le cause di revoca dell’agevolazione e non pregiudica in alcun modo le ragioni del fisco, a meno che non si provi la sussistenza nel caso concreto di un abuso del diritto. (Cassazione 14510/2016).

Il concetto di residenza deve essere riferito alla famiglia nel suo insieme, sicché non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi in regime di comunione legale, essendo i coniugi tenuti non ad una medesima residenza anagrafica, ma alla coabitazione, purché effettivamente emerga la destinazione dell’immobile che ha usufruito del beneficio a residenza principale della famiglia. (Cassazione 13335/2016).

Il requisito dello svolgimento della propria attività lavorativa nel comune ove l’immobile è ubicato non deve essere inteso in senso rigido ed assoluto, non essendo richiesto dalla normativa di riferimento che l’attività lavorativa sia svolta in tale luogo in modo prevalente. (Cassazione 13416/2016).

Il trasferimento della residenza nel termine previsto dei 18 mesi costituisce un onere tassativo, il cui esercizio deve avvenire a pena di decadenza nel termine indicato, sicché ai fini del relativo decorso nessuna rilevanza può essere attribuita ad eventi sopravvenuti, anche non imputabili al contribuente (ad esempio, il sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell’immobile, oppure il mancato compimento di lavori o il mancato rilascio di titoli abilitativi). Quando l’ordinamento limita nel tempo la possibilità del soggetto di produrre un effetto giuridico a sé favorevole, o d’impedirne uno a sé sfavorevole, mediante l’esercizio di un potere, la mancata produzione dell’effetto scaturente dal mancato compimento dell’atto entro il termine fissato si presenta come estinzione del potere, ossia come decadenza. (Cassazione 02616/2016).

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, ed in particolare di mancato trasferimento della residenza nel termine perentorio di diciotto mesi, l'agevolazione può essere mantenuta in relazione ad eventi sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili al contribuente. Tuttavia non si può ritenere causa di forza maggiore la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione, oppure il tempestivo rilascio dell'appartamento da parte del conduttore, considerato che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza nel comune e non nella prima casa intesa come specifico immobile destinatario della agevolazione. (Cassazione 13148/2016).

12 Settembre 2017 · Giorgio Valli




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