Per le detrazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia la convivenza more uxorio esplica gli stessi effetti di un matrimonio o di un’unione civile fra persone dello stesso sesso

Come è noto, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione.

In ordine all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio è stato chiarito che il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.

la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese. Per familiari devono intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile (requisito richiesto per fruire della detrazione) è costituito dalla condizione di familiare convivente; la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.

Pertanto, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficare della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

Tuttavia, per effetto della legge 76/2016, recante la regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, il quadro normativo di riferimento risulta mutato: infatti, tale legge, in particolare al comma 20, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto costituite (ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016) tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della stabile convivenza viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica.

La citata legge estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge 76/2016, pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Pertanto, anche il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. E quìndi, ad esempio, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia e senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il testo di questo articolo riporta, in forma sintetica, i contenuti della risoluzione 64/E/2016 dell'Agenzia delle entrate.

2 Agosto 2016 · Carla Benvenuto




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