Cessazione della convivenza more uxorio – Il genitore affidatario dei figli ha diritto ad abitare la casa familiare

La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.

In tema di famiglia di fatto e nella ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, l'attribuzione giudiziale del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare al convivente, cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti (per motivi indipendenti dalla loro volontà), è da ritenersi possibile in base al principio di responsabilità genitoriale sancito dalla Corte Costituzionale per effetto della sentenza n. 166/1998, nonché degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un'idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) del codice civile, in correlazione all'art. 30 della Costituzione (è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio).

Il diritto di continuare al abitare la casa familiare è attribuito dal giudice al coniuge (o al convivente), qualora ne sussistano i presupposti di legge, ed è tale da comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l'altro genitore, in vista dell'esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell'habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori.

In pratica, anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minorenni, o dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore affidatario dei figli, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile.

Il genitore affidatario dei figli minorenni, o dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, peraltro, è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.

Questi i principi affermati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 17971/15.

15 Settembre 2015 · Ornella De Bellis


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