Convivenza more uxorio – l’erede non può estromettere dall’unità abitativa la compagna del defunto

Il codice civile definisce lo spoglio come l'azione finalizzata a privare qualcuno, anche in modo violento o occulto, della disponibilità di un bene, immobile o mobile, anche semplicemente detenuto (non è necessaria la titolarità del possesso) escludendo solo il caso in cui la detenzione del bene sia conseguente a motivi di servizio o di ospitalità.

Come rimedio all'azione di spoglio è prevista quella di reintegrazione nel possesso o nella detenzione (azione possessoria) del bene da cui si è stati spogliati, attraverso il ricorso al giudice.

La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.

Pertanto l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di reintegro dallo spoglio.

Anche dopo la dissoluzione del rapporto di coppia stabilizzatosi con la convivenza more uxorio, in seguito alla morte del convivente, non è consentito, all'erede che subentra al defunto, ricorrere alle vie di fatto per estromettere l'altro dall'abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e deboli, impone al legittimo titolare che intenda recuperare, com'è suo diritto, l'esclusiva disponibilità dell'immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 19423/14.

23 Settembre 2014 · Annapaola Ferri


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