Riscossione esattoriale » Il quadro generale dopo il decreto del fare

Riscossione esattoriale » Il quadro generale dopo il decreto del fare

Riscossione esattoriale da equitalia: dal blocco del pignoramento dell'abitazione principale, passando dal divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali, fino al limite di un quinto al pignoramento dei beni indispensabili all'impresa e al professionista. Oltre la famosa nuova dilazione a 120 rate, ecco le novità apportate decreto del fare. Vi forniamo un quadro generale

Procedure immobiliari e le modifiche alla riscossione esattoriale

Il divieto di espropriazione dell'abitazione principale, per crediti di natura esattoriale, opera in presenza di quattro condizioni.

Innanzitutto, deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore.

Inoltre, il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera.

L'immobile non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli) ed il debitore deve avervi residenza anagrafica.

L'abitazione principale è tuttavia ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.

La disciplina dell'ipoteca infatti non è stata modificata.

Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa.

È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all'incanto del bene non sia ancora avvenuta.

n attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Dl 69/13.

Aggiornamenti sulla riscossione esattoriale - pignoramenti mobiliari

Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione.

A questo scopo, il contribuente deve provare la qualifica di strumentalità entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

È stata inoltre recepita con estensioni la disciplina del Cpc in materia di pignoramento di beni indispensabili all'esercizio dell'impresa o della professioni.

Questi sono infatti pignorabili nei limiti del quinto del loro valore, solo se l'ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria ovvero presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.

Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all'incanto.

In tema di pignoramento presso terzi, si è elevato da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme richieste dall'agente della riscossione.

In caso di pignoramento dello stipendio, inoltre, si dispone che con riferimento all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente del dipendente il datore di lavoro sia liberato da qualsiasi obbligo.

È annunciata l'emanazione di un decreto delle finanze che dovrà elencare i beni assolutamente impignorabili.

Sebbene la norma sia collocata nell'ambito dei pignoramenti immobiliari è da ritenersi che la stessa esplichi effetti per le espropriazioni mobiliari.

Riscossione esattoriale - pignoramento stipendi e pensioni

Le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, l’importo al netto della quota pignorata non può essere inferiore al minimo vitale.

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad Equitalia, fino a concorrenza del credito per cui si procede e nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti di Equitalia non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

Riscossione esattoriale - Il quadro normativo

Ecco, in sintesi, le novità del decreto «del fare» in materia di riscossione esattoriale.

Divieto di pignoramento in presenza delle seguenti condizioni:

  • unico immobile posseduto
  • fabbricato con destinazione catastale abitativa
  • immobile non di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli)
  • immobile di residenza anagrafica del debitore

Espropriazioni immobiliari:

  • Elevazione dell'importo minimo del debito a ruolo da 20mila a 120mila euro
  • Obbligo della preventiva iscrizione di ipoteca e del decorso di almeno sei mesi da questa
  • In caso di vendita all'incanto, possibilità per il debitore di chiedere la stima dell'immobile da parte di un perito designato dal giudice al fine di valutare l'effettivo valore di mercato
  • Previsione dell'emanazione di un decreto dell'Economia contenente i beni impignorabili

Espropriazioni mobiliari:

  • Divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali all'impresa o alla professione
  • Limite del pignoramento dei beni indispensabili all'impresa o alla professione a un quinto del loro valore, per tutti i contribuenti, anche in forma societaria
  • In caso di pignoramento dei beni indispensabili, il debitore è designato custode dei beni e il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento

Pignoramento presso terzi

  • Elevazione da 15 a 60 giorni del periodo entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme dovute all'agente della riscossione
  • In caso di pignoramento dello stipendio, l'ultima retribuzione accreditata in banca non è soggetta a vincoli né in capo al dipendente né in capo al datore di lavoro.

20 Novembre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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2 risposte a “Riscossione esattoriale » Il quadro generale dopo il decreto del fare”

  1. paoletto ha detto:

    salve a tutti,volevo sapere se l’impignorabilita’ della prima casa sancita dal decreto del fare riguarda solo la riscossione mediante il ruolo e gli enti della riscossione( equitalia) o anche la riscossione tramite l’ingiunzione fiscale messa in atto per esempio dai comuni dopo la fine della “collaborazione” con equitalia. Grazie.

    • Tutte le procedure di pignoramento ed espropriazione di tipo esattoriale, indipendentemente da chi sia il concessionario della riscossione, sono regolate dalle norme sancite dal decreto del fare. In pratica, se il creditore è una Pubblica Amministrazione, valgono le regole di pignorabilità ed espropriazione introdotte dal decreto del fare.

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