Pignoramento immobiliare – pignoramento presso terzi e presso la residenza del debitore sia ordinario che esattoriale » La guida completa

Pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi e presso la residenza del debitore: sia esattoriale che ordinario » La guida completa

Una guida completa su tutte le disposizioni normative, in vigore, riguardanti il pignoramento sia esattoriale, che ordinario.

Sono numerose, e molto diverse, le norme che trattano il pignoramento nel nostro ordinamento giuridico.

Le misure, soprattutto, si applicano differentemente nel caso sia disposto un pignoramento esattoriale, ovvero eseguito dall'Agente della Riscossione, che ordinario, ossia effettuato da un qualsiasi creditore.

Inoltre, ulteriore chiarezza va fatta sulle varie forme di pignoramento:

  • presso la residenza del debitore
  • stipendi e pensioni
  • immobiliare

Dunque, per chiarire meglio i concetti riguardanti questa forma di esecuzione forzata, molto utilizzata nel nostro paese, abbiamo deciso di redarre questo articolo.

Che cos'è il pignoramento

In linea generale, il pignoramento è l’atto con il quale viene iniziata l’espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.

Salve alcune forme particolari, di cui parleremo in seguito, come l'espropriazione presso terzi, l'espropriazione immobiliare, l'espropriazione di beni indivisi e l'espropriazione contro il terzo proprietario, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

L'ingiunzione deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Inoltre, l'ingiunzione, deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito

Proseguendo, l'atto di pignoramento viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione appena esplicata, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.

Il verbale deve essere consegnato al creditore, con il titolo esecutivo e il precetto.

Da notare bene che il creditore, tramite il proprio legale, deve depositare in cancelleria copia conforme della documentazione notificatagli (processo verbale, titolo esecutivo, precetto) con nota di iscrizione a ruolo, entro 15 giorni dal ricevimento, pena la perdita di efficacia del pignoramento.

A partire dal 31 Marzo 2015, invece, il deposito avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Comunque ricordiamo che, accanto alle regole base del codice di procedura civile, vi sono leggi più specifiche che si occupano delle azioni di pignoramento.

Relativamente all'attività di riscossione da parte dello Stato e degli enti locali, infatti, effettuata tramite gli agenti della riscossione o direttamente, si fa riferimento infatti al cosiddetto pignoramento esattoriale, di cui parleremo più avanti.

Il pignoramento presso la residenza del debitore

Come funziona e cosa riguarda il pignoramento presso la residenza del debitore

Con questo termine si indica il pignoramento di arredi, mobili, utilità generalmente presenti presso la residenza del debitore o in luoghi a lui disponibili.

Come accennato, quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento.

Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro.

Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi, l‘ufficiale giudiziario e' munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta,anche con l’aiuto di esperti,i beni pignorabili.

Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell'atto di pignoramento.

Il pignoramento, comunque, non può riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato).

In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notifiche (dalle 7 alle 21).

Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non può essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso).

Beni impignorabili

Sussistono alcuni beni che non possono essere sottoposti a pignoramento.

Fra queste vi sono: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.

Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Spesso ci si chiede se il televisore, l‘impianto stereo, l’automobile o il computer siano pignorabili.

Si può dire che il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l’automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere di quest‘ultimo.

Le restanti cose, trovate dall'ufficiale giudiziario nell'appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attivita', sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà' di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario. Inoltre e' opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.

L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore

L’ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può, se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio, pignorare anche le cose di proprietà di terzi.

Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcirgli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario e' l’azione giudiziale.

Il pignoramento degli autoveicoli

Tecnicamente parlando il pignoramento di auto e moto rientra nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplinata dal codice di procedura civile.

Fino ad oggi la difficoltà, per gli ufficiali giudiziari, era quella di rintracciare il veicolo oggetto di pignoramento, con necessità di autorizzazioni particolari se lo stesso si trovava in strada anziché nell'area di proprietà del debitore. Con le nuove norme queste difficoltà sono superate.

Da poco tempo a questa parte, infatti, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi prevede la notifica al debitore di un atto con la lista dei beni che si intende sottoporre a pignoramento e con l'ingiunzione prevista.

Nell'atto al debitore viene intimato di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati e i titoli relativi alla proprietà all'istituto vendite giudiziarie del luogo, Il debitore e' nominato custode dei beni senza diritto a compenso fino alla consegna, dopodiché custode e' l'istituto.

Chi venisse fermato dalla polizia con un mezzo pignorato potrà vedersi ritirato il mezzo e tutti i documenti relativi alla proprietà.

L'atto di pignoramento viene consegnato al creditore per la trascrizione nei pubblici registri. Il creditore deve anche depositare in tribunale la nota di iscrizione a ruolo come per gli altri pignoramenti.

Il pignoramento immobiliare ordinario

Come funziona e cosa riguarda il pignoramento immobiliare ordinario.

Il pignoramento immobiliare è quella procedura in base alla quale un creditore richiede, in virtù di titolo esecutivo, l’espropriazione di un bene immobile appartenente al proprio debitore, finalizzato alla vendita con successiva estinzione del debito.

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi.

Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice può anche nominare persona diversa.

Ciò avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.

Nei casi del pignoramento immobiliare ordinario, ovvero quando il creditore sia un privato, una società o un istituto di credito, nessun limite, ai fini del pignoramento immobiliare, e' previsto dal nostro ordinamento giuridico.

Ovviamente, ai fini di evitare l’espropriazione, e' possibile chiedere, ai sensi dell’articolo 495 codice di procedura civile, prima che sia disposta la vendita della casa, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Per fare ciò, e' possibile depositare un’apposita istanza presso la Cancelleria del Tribunale competente, unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento (e dei crediti dei creditori intervenuti), dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Il pignoramento ordinario di stipendi e pensioni

Come funziona e cosa riguarda il pignoramento presso terzi ordinario.

Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di pignoramento che viene scelta quando il debitore percepisce uno stipendio, oppure una pensione. Disciplinato dal codice di procedura civile, praticamente, riguarda beni del debitore, o suoi crediti, in possesso di terzi.

Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

L'atto di pignoramento deve contenere l'invito al terzo/debitore ad effettuare entro 10 giorni la comunicazione dei crediti da versare al debitore o delle cose del debitore in suo possesso con avviso che se non provvede potrà dover comparire e se comparendo non rende dichiarazione si prendono per buoni i crediti indicati dal creditore.

La comunicazione può avvenire per raccomandata o PEC direttamente da parte del terzo o del suo avvocato.

Per quanto riguarda i pignoramenti degli stipendi e delle pensioni, comprese indennità relative al rapporto di lavoro anche dovute a licenziamento, valgono queste precisazioni:

  1. la quota oggetto di pignoramento per crediti alimentari e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
  2. sono pignorabili fino ad un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e nella stessa misura per ogni altro credito.
  3. quando concorrono due o più cause suddette la quota pignorabile non può estendersi oltre la metà.

La ricerca telematica dei beni del debitore ed il pignoramento

La riforma della giustizia introduce la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

Dall'11 dicembre 2014, infatti, il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ciò varrà, però, esclusivamente per i beni mobili registrati, ovvero per quei beni che hanno una esatta identificazione e registrazione, come autoveicoli, moto, rimorchi, aerei.

Il creditore, dunque, non deve più trovare il bene fisicamente, anche se il compito era dell'Ufficiale Giudiziario.

La nuova norma prevede, infatti che, come detto, previa autorizzazione del Tribunale competente, il creditore possa usare i seguenti mezzi telematici:

  • banche dati pubbliche amministrazioni;
  • anagrafe tributaria (si ricorda che la legge di stabilità ha istituito una sorta di “mega” anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti);
  • pubblico registro automobilistico;
  • enti previdenziali.

Ma vediamo, nel dettaglio, come funziona tutta la procedura.

Innanzitutto, l'Ufficiale Giudiziario dovrà attestare l'elenco delle banche dati consultate al fine della ricerca dei beni del debitore.

Il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca: in questo caso l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso, da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza.

Successivamente, una volta trovato il bene da pignorare, l'Ufficiale Giudiziario notifica al debitore il pignoramento con l'obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprietà e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo predetto.

Scaduto il termine dei 10 giorni, il bene pignorato deve essere consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente che ne diventa custode: il tutto avviene dopo l'eseguita trascrizione nei pubblici registri.

Al creditore, oltre all'onere della istanza per l'uso della trascrizione telematica, resta quello del compenso ulteriore a favore dell'Ufficiale giudiziario per incentivarlo a compiere le ricerche telematiche: è previsto, infatti, un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato.

Tale compenso potrà variare da una percentuale dal 2 al 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati.

E’ previsto, inoltre, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa, sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale, ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute: non è ancora stato specificato, però, se l’accesso diretto del creditore sarà anch'esso gratuito o meno.

C'è da dire, però, che in caso di estinzione o di rinuncia dell'esecuzione forzata, il creditore potrebbe essere chiamato a pagare somme rilevanti liquidate a favore dell'Ufficiale Giudiziario e calcolate sul valore di stima e, per i casi di scarso valore, sul nominale del credito.

Dunque, il creditore procedente, dovrà informarsi a fondo prima di decidere se e come agire, dato il rischio di ottenere, alla fine, oltre ad un risultato negativo in termini di somme recuperate la sorpresa del conto del proprio avvocato, del custode IVG e dell'Ufficiale Giudiziario.

Il pignoramento esattoriale - Di cosa si tratta

Una forma particolare di pignoramento è costituita dal pignoramento esattoriale, che è lo strumento usato dall'erario per attuare la procedura esecutiva nei confronti di debitori per imposte e tasse.

Come accennato, dunque, è il primo passo delle azioni di espropriazione nell'ambito dell'attività di riscossione della pubblica amministrazione, dallo Stato agli enti locali.

Viene chiamato esattoriale perché segue, di norma, una cartella esattoriale non pagata (entro 60 giorni) e non contestata nei modi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda il pignoramento esattoriale, sono pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (per esempio gli stipendi, gli affitti dovuti da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'), a parte alcuni limiti.

In linea piuttosto generale, comunque, Il pignoramento esattoriale non può aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo, per il quale scatta una ulteriore sospensione di 210 giorni.

Per gli atti di ingiunzione fiscale il pignoramento puo' scattare dopo 30 giorni dalla notifica.

Per i debiti fino a 1.000 euro non può essere attivato se non dopo che siano decorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione al debitore contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e può procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato. Per l'iscrizione di ipoteca il limite minimo del debito e' rimasto a 20.000 euro.

Nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni, avviso che deve essere ripetuto se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.

Il pignoramento perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 200 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).

Tutta l'attività di espropriazione forzata decade se non viene attivata, col pignoramento, entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' diventato definitivo (ovvero nei casi in cui una cartella o un avviso scadono senza che vi sia stato pagamento o ricorso, o il ricorso viene rigettato).

Pignoramento esattoriale presso la residenza del debitore

Il pignoramento mobiliare esattoriale: come funziona e cosa riguarda.

L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà', disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attiviyà' professionale, commerciale o artigianale.

I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta. Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative, a partire dal 13 luglio 2011 l’applicazione delle misure esecutive e' preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Il dl 201/2011, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita.

L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Anche in questo caso, l’articolo 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:

  1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;[comma abrogato dall'articolo 3 l. 24 febbraio 2006, numero 52]
  5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro [articolo 515 comma 3, codice di procedura civile.

Per il pignoramento di cose mobili valgono, oltre alle regole del codice civile sull'impignorabilità di alcuni beni sopra accennati, anche nuovi vincoli, ovvero l'impossibilita' di pignorare uno specifico paniere di "beni essenziali" che dovrà essere definito da un decreto del Ministero dell'Economia.

Il fermo amministrativo di Equitalia e il pignoramento degli autoveicoli

Il fermo amministravo è l’atto con cui si dispone, previo avviso, il blocco dei veicoli intestati al debitore e si attua tramite iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (Pra).

Se il cittadino salda il proprio debito, il fermo viene cancellato senza pagare nessuna spesa. Se, invece, il debito continua a non essere pagato, si potrà sottoporre a pignoramento il veicolo fermato.

Dopo le modifiche apportate dal
Decreto del Fare
è stato stabilito che non può essere disposto il fermo amministrativo sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta. E questo perché il contribuente che ne risulta privato non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

Le nuove norme riguardanti il pignoramento degli autoveicoli, già accennate,, prevedono la notifica al proprietario/debitore di un atto di intimazione a consegnare il veicolo entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie del luogo, decorsi i quali l'eventuale circolazione con lo stesso e' punibile con il sequestro e successiva consegna all'istituto vendite giudiziarie.

La procedura infatti prevede che il pignoramento venga iscritto al PRA e che da quel momento il veicolo non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.

Pignoramento immobiliare esattoriale

Il pignoramento immobiliare esattoriale: come funziona e cosa riguarda.

Va detto, innanzitutto, che l’ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta, per i debiti più' rilevanti, ma complessivamente non inferiori a 20 mila euro.

Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

In particolare, in base alle ultime disposizioni legislative, l’agente della riscossione non può effettuare il pignoramento se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, se e' adibito ad uso abitativo e se lo stesso vi risiede anagraficamente, ad eccezione delle abitazioni di lusso (aventi le caratteristiche individuate dalla legge).

Negli altri casi si può procedere all'espropriazione se l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120 mila euro e non prima di sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile solo se:

  • l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

D’intesa con Equitalia, il cittadino può altrimenti vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato e versare a essa l’intero ricavato.

L’eventuale differenza fra quanto incassato dalla vendita e il debito da onorare viene restituita entro i 10 giorni successivi all'incasso.

Il contribuente può scegliere di vendere autonomamente il bene entro i 5 giorni che precedono il primo incanto.

Qualora ciò non avvenga, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente al secondo incanto.

Pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni

Il pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni: come funziona e cosa riguarda.

Per questo tipo di pignoramento, detto presso terzi, le procedure cambiano rispetto alle regole generali stabilite dal codice di procedura civile.

In questo caso, infatti, è previsto che il soggetto terzo consegni i beni appartenenti al debitore direttamente al concessionario oppure paghi il proprio debito (se datore di lavoro, inquilino, banca, etc.) direttamente al concessionario, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e comunque alle rispettive scadenze, fino a compensare la somma dovuta.

Con riferimento al pignoramento dello stipendio, sono state stabilite delle soglie per la pignorabilità dello stipendio/pensione e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro:

  • per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
  • se si superano i 5.000 mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.

Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche normative (dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

Pignoramento delle pensioni e minimo vitale

E' assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Pertanto, può essere disposto il pignoramento solo nella misura di un quinto della quota di pensione netta mensile che va ad eccedere il minimo vitale.

Inoltre, è pignorabile nei soli limiti del quinto la residua parte, dovendo anche ritenersi che l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

Pignoramento conto corrente cointestato da parte di Equitalia

Il pignoramento da parte di Equitalia del conto corrente del debitore avviene, di solito, con forme più celeri e semplici rispetto ai normali pignoramenti tra privati.

Infatti, la normativa vigente permette ad Equitalia di procedere autonomamente, ordinando alla banca senza necessità di procedimenti in tribunale, di trasferire le somme.

Questa possibilità, però, decade nel caso di conto cointestato.

Come funziona allora, la procedura del pignoramento di un conto corrente da parte di Equitalia, se lo stesso è cointestato?

Il conto cointestato rientra nella nozione di bene comune indiviso, la cui espropriazione è disciplinata dalle regole generali del codice di procedura civile.

Se Equitalia procedesse secondo la normale riscossione esattoriale, infatti, finirebbe per pignorare l’intero estratto conto, il cui 50%, però, appartiene a un soggetto diverso, che non è debitore.

Da ciò derivano due conseguenze:

  • non si può procedere, in questi casi, al pignoramento per via extragiudiziale, ossia con l’ordine impartito direttamente alla banca o alla Posta di versarle le somme del debitore, senza passare dal giudice.
  • solo dopo la divisione del bene comune, ossia del conto corrente, è possibile l’assegnazione al creditore pignorante.

Cosa si evince da queste due considerazioni?

Per prima cosa equitalia dovrà provvedere secondo le norme valide per tutti i pignoramenti presso terzi: ossia con citazione a un’udienza davanti al tribunale.

All'udienza, dovrà partecipare la banca. Infine, ci sarà l’ordinanza del magistrato che dispone l’assegnazione delle somme pignorate. Il procedimento, quindi, sarà molto più lungo e, in alcune realtà locali, potrebbe richiedere diversi mesi.

Da notare, però, che durante il tempo che separa la notifica del pignoramento dall'udienza davanti al giudice, le somme in conto corrente del debitore vengono sostanzialmente “bloccate” in attesa dell'udienza stessa.

Inoltre, non si potranno comunque pignorare le somme accreditate quale ultimo emolumento a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Nella fattispecie, quindi, di conto cointestato, Equitalia, non può comunque conseguire indifferenziatamente il saldo attivo del conto, perché questo si risolverebbe nell'espropriare somme appartenenti agli altri cointestatari non debitori.

14 Gennaio 2015 · Andrea Ricciardi


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10 risposte a “Pignoramento immobiliare – pignoramento presso terzi e presso la residenza del debitore sia ordinario che esattoriale » La guida completa”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    ADER può disporre fermo amministrativo e successivamente pignorare un’auto intestata al coniuge non debitore in regime di separazione dei beni?

    • Il fermo amministrativo può essere disposto su un veicolo in comproprietà fra coniuge debitore e coniuge non debitore. I beni che appartengono esclusivamente al coniuge non debitore non possono essere nè fermati, nè pignorati.

  2. bonkard66 ha detto:

    Tre mesi dal gg. del pignoramento,oppure dal gg. che viene ritirato il pignorato ? Se i beni vengono liberati,e possibile altri pignoramenti da parte del creditore? Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Si tratta di 90 giorni per la precisione, a partire dalla data del verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario. Se il pignoramento perde efficacia, in quanto non si riesce a vendere all’asta i beni pignorati, nel caso vi fosse un nuovo pignoramento preso la residenza del debitore, bisognerebbe far ricoverare il creditore per problemi di disturbo mentale. La procedura di espropriazione costa e se è infruttuosa le spese restano a carico del creditore fino a quando non riesce ad escutere il debitore.

      A meno che il creditore non venga a sapere che il debitore ha rinnovato tutto l’arredamento con mobili e complementi di pregio.

  3. bonkard66 ha detto:

    Oggi e arrivato U.G,ha pignorato un televisore,un divano. un mobile,un mobiletto,un mobile porta televisore.ha detto che abbiamo 20 gg. di tempo per andare dal giudice e presentare le nostre ragioni.Faccio presente che il pignoramento e intestato a mio figlio che si trova all’estero ,purtroppo non ha cambiato la residenza.Per sapere esattamente cosa ha pignorato l’ U.G. visto che ha lasciato solo un avviso di avvenuto pignoramento ma non specificando cosa per iscritto.Per informarmi cosa e stato pignorato cosa bisogna fare? Dal giudice possiamo andare Noi genitori,oppure dobbiamo avvalerci di un avvocato? L’ingiunzione e di 5000 euro. Adesso come si svolge la procedura, quali sono i tempi che viene ritirato il pignorato? Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per informazioni deve recarsi presso la cancelleria del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo all’origine del pignoramento. In quella sede, in qualità di convivente del debitore sottoposto ad esecuzione, potrà chiedere copia del verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario, motivando la richiesta allo scopo di verificare se fra quelli sequestrati vi siano beni di sua proprietà. Non è necessaria in questa fase l’assistenza di un avvocato.

      All’avvoato potrà rivolgersi il terzo se e solo se possiede documentazione attestante la proprietà dei beni pignorati (fatture di acquisto). Altrimenti è inutile proporre opposizione al giudice delle esecuzioni, in quanto vige il principio di presunzione legale di proprietà: tutto quanto è presente nella casa in cui risiede il debitore è di proprietà del debitore.

      I beni pignorati saranno lasciati in custodia al debitore fino a quando sarà conclusa la procedura di espropriazione e vendita all’asta. Se il creditore non riesce a piazzarli nel termine di tre mesi, allora i beni pignorati verranno automaticamente “liberati” per inefficacia del pignoramento e ritorneranno nella piena disponibilità del debitore.

  4. Warrior76 ha detto:

    La ringrazio per il parere. Quel che lei vede come stranezza da parte mia, però, è facilmente spiegabile: ieri sera, nella foga di condensare in soldoni l’intricatissima faccenda, mi sono evidentemente scordato di significare che fino a ieri mattina non sapevo assolutamente nulla del pignoramento. La Ctu del Tribunale, infatti, s’era presentata citofonando l’altro ieri e limitandosi a lasciare una “notifica” (su carta semplice, in busta chiusa non affrancata) nella mia buca delle lettere. Ma non era indirizzata a me, a un membro del mio nucleo familiare convivente o a mia madre, comproprietaria del bene anch’essa residente, bensì a mio padre. E l’indirizzo riportato è quello della casa dove vive da più di vent’anni, non quello del presente domicilio. A quale giudice avrei dovuto rivolgermi, se a me non è stato notificato nulla e ho scoperto la cosa solo contattando la Ctu per protestare che mio padre non risiede più qui da tempo e la sua corrispondenza andava conferita all’interessato? Non so nemmeno chi sia detto giudice, ignoravo totalmente l’istruzione della pratica. Non possiedo tuttora gli strumenti giuridici per agire in qualsiasi modo (non apro corrispondenza non mia e tutta la cosa mi sembra comunque irrituale se non illegale). Non è assurdo che la cosa non sia stata notificata nemmeno alla comproprietaria dell’immobile che ci vive? La Ctu, fra l’altro, mi ha risposto riassumendomi in soldoni la situazione e minacciando di fare ricorso alla forza pubblica in caso di “atteggiamento non costruttivo” e io le ho replicato che la metà del bene cui allude è mio per usucapione. Non essendosi più fatta viva e non essendomi stato notificato alcunché, non so davvero cosa dovrei fare.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il ricorso al Tribunale presso il giudice dell’esecuzione (non il giudice specifico che ha dato il via all’azione esecutiva, ma il giudice che svolge la funzione di esaminare i motivi di opposizione verso tutte le procedure in corso), si presenta non tanto e non solo per contestare i vizi di notifica di un atto, ma per eccepire la legittimità della procedura di esecuzione (che inizia con il pignoramento del bene e termina con la sua espropriazione) da parte di debitori esecutati nonché di soggetti cointeressati (comproprietari dei beni su cui il creditore agisce, appunto).

      Non ha praticamente un termine di decadenza, se non quello della conclusione del procedimento con l’assegnazione del bene venduto all’asta, e può essere avviato, con il supporto di un avvocato, nel momento in cui il terzo apprende che il creditore sta ledendo i propri diritti, come può essere una visita del CTU.

      Lei, già ieri sera, avrebbe dovuto cominciare a cercarsi un avvocato. Inutile e controproducente contestare o ostacolare il lavoro del CTU nominato dal giudice.

  5. Warrior76 ha detto:

    Buona giornata. Trovandomi nel bel mezzo di una procedura di pignoramento immobiliare complicata da tortuose vicende familiari frammiste a quelle aziendali del comproprietario, avviata tramite citofonata e successivo deposito di lettera nella mia cassetta postale, devo esporre il mio caso per chiedere lumi agli esperti del forum.

    In sostanza, la casa con pertinenza box auto in cui risiedo con mio fratello e mia madre, comproprietaria al 50 per cento con mio padre, divorziato e non più residente qui da 22 anni, è finita sotto pignoramento a causa dei debiti o presunti tali contratti dall’azineda posseduta da mio padre e messa in liquidazione volontaria il 30 novembre 2012. La procedura del tribunale relativa all’immobile di mia innegabile usucapione è stata avviata nel 2013. Ignoro se mia madre abbia trascritto ai tempi l’assegnazione dell’immobile come da sentenza di separazione e quindi di divorzio.

    La cosa strana dell’intera vicenda è che i creditori o il creditore – temo proprio si tratti di una delle banche presso cui mio padre aveva acceso mutui per la summenzionata attività – si stiano rivalendo sulla casa in comune di esclusivo usufrutto da parte dell’ex nucleo familiare dell’indebitato (noi di debiti non ne abbiamo nemmeno l’ombra) senza passare prima dal fabbricato dell’azienda, due piani di uffici e magazzino soppalcato del valore presunto di almeno 2-3 milioni di euro per un’azienda che nel 2008 aveva fatturato 4 milioni circa.

    Tornando a bomba, nelle condizioni di cui sopra – usucapione dell’immobile, mancato reclamo della titolarità del comproprietario indebitato non residente da più di vent’anni, assegnazione dell’immobile da sentenza di Tribunale a seguito di separazione e poi di divorzio – i creditori del comproprietario mio padre hanno diritto al pignoramento? E se sì, possono sbatterci materialmente fuori di casa, anche potendosi rivalere della sola metà della nostra casa? Quali argomentazioni possiamo opporre alla pretese del Ctu di visionare i vani per fare una stima valoriale e quindi disporre l’incanto del bene? Grazie.

    • L’assegnazione della casa a sua madre in seguito a sentenza giudiziale di divorzio, la comproprietà del bene pignorato con un soggetto (sua madre) non debitore, la mancata escussione dei beni aziendali nella disponibilità esclusiva del debitore (suo padre) sono elementi che, se suffragati da fatti e documenti, invaliderebbero il pignoramento.

      Il CTU è solo un professionista incaricato dal giudice della valutazione del bene pignorato ed eventuali vostre lamentele e doglianze non vanno esposte a lui e non lo riguardano.

      A dire il vero, la cosa più strana in questa vicenda, è che lei abbia scritto ad indebitati.it ed ancora non si sia rivolto ad un avvocato per un ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia troppo tardi.

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