Atto trasmesso tramite servizio di posta privata – La notifica è nulla ed in ogni caso si perfeziona con la data di consegna del plico al destinatario
Il decreto legislativo 261/1999 (articoli 1 e 4) esclude che i servizi inerenti le notifiche postali di verbali di infrazione al Codice della strada, di cartelle esattoriali e, in genere, di atti giudiziari e sanzioni amministrative, possano essere affidati a soggetti diversi da Poste Italiane.
Qualora l'atto venga trasmesso al destinatario tramite un servizio di posta privata, la notifica è da ritenersi affetta da vizio di nullità, dal momento che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che la normativa vigente ricollega alla nozione di invii raccomandati.
In ogni caso, se l'atto entra comunque nella sfera di conoscenza del destinatario, la decorrenza iniziale per la proposizione di eventuali ricorsi, o comunque, per l'avvio di eventuali azioni conseguenti, non può coincidere con la data di consegna dell'atto al vettore da parte del mittente, ma deve essere fissata con la data di consegna dell'atto al destinatario.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 13870/2017.
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