Notifica atti e destinatario irreperibile – quando va inviata la raccomandata informativa

Quando non sia  possibile perfezionare la  notifica di un atto perché il destinatario risulta temporaneamente irreperibile

Qualora non sia  possibile perfezionare la  notifica di un atto perché il destinatario risulta temporaneamente irreperibile o per assenza, incapacità, o rifiuto dei soggetti (indicati dall'articolo 139 del codice di procedura civile) ritenuti idonei a ritirarlo in sua vece, la notifica si effettua depositando l'atto nella sede del Comune dove la notifica deve essere eseguita.

Contestualmente viene affisso un avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e si procede ad inviare al destinatario, risultato momentaneamente irreperibile, una raccomandata a/r informativa, così come prescrive l'articolo 140 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui, invece, il destinatario opponesse rifiuto a ritirare l'atto, questa circostanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 codice di procedura civile, equivale, a tutti gli effetti, ad una notifica perfezionata a mani proprie.

La notifica di un atto ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile può essere effettuata solamente dopo che l'incaricato si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 codice di procedura civile (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.

Con l'invio, al destinatario risultato temporaneamente irreperibile, della lettera raccomandata a/r finalizzata ad informarlo dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, si presuppone necessariamente che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia stato possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 codice di procedura civile.

Le formalità indicate dal codice di procedura civile ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile

Una volta espletate le formalità indicate dal codice di procedura civile ai sensi dell'articolo 140 cpc (affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, invio al destinatario di informativa dell'avvenuto deposito) la notifica può ritenersi correttamente perfezionata.

Nel contesto appena descritto, appare rilevante il legame temporale fra l'invio della raccomandata prevista dall'articolo 140 codice di procedura civile ed il deposito dell'atto nella casa comunale.

Ebbene, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, "la notifica eseguita a norma dell'articolo 140 codice di procedura civile esige, per la sua validità, che lo svolgimento delle tre formalità prescritte (il deposito di copia dell'avviso da notificare nella casa comunale, l'affissione dell'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, e l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento) avvenga in uno stesso contesto temporale, ma non necessariamente nello stesso giorno" (Cassazione, sentenza numero 7939/2002).

Si è così stabilito che un eventuale ritardo nella spedizione della raccomandata, che potrebbe essere determinato, ad esempio, dalla chiusura dell'ufficio postale, non è idoneo ad interrompere l'unità del contesto temporale (Cassazione,Sezione tributaria, sentenza del 4 maggio 2004, numero 8447).

12 Aprile 2012 · Giorgio Valli





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