Ubriaco alla guida di una bicicletta – no alla sospensione della patente

La sospensione della patente non può essere disposta nei confronti di chi guida una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il Tribunale di Trento aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ad un tizio che si era posto alla guida di una bicicletta in stato di ebbrezza alcolica, sulla base di quanto disposto dall'articolo 186 comma 2 lettera c) del codice della strada.

Il ciclista aveva però proposto ricorso per cassazione, ritenendo che la sanzione accessoria della sospensione potesse essere disposta solo quando il reato fosse stato commesso alla guida di un veicolo che richiede una patente.

I giudici della Suprema Corte gli hanno dato ragione. Infatti è vero che l'articolo 186 comma 2 lettera c) del codice della strada dispone che Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ma, è altresì vero che l'articolo 219-bis comma 3, introdotto con la legge 94 del 15 luglio 2009, recita Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto ...

Dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, tale ultima norma è rilevante per orientare la risoluzione del caso esaminato. Essa ha esteso
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida al conducente di ciclomotore. La norma, pertanto, ha formalmente enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida · posseduto · ovvero alla patente "posseduta".

Da ciò discende che è normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui la sospensione della patente possa essere disposta solo quando il trasgressore risulti titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione.

8 Maggio 2013 · Ludmilla Karadzic




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