Equitalia e pignoramento presso la residenza del debitore » Una pratica sempre meno usata

Equitalia e pignoramento presso la residenza del debitore » Una pratica sempre meno usata

Il pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore, è difficilmente utilizzato da equitalia: vediamo i motivi.

Coloro che vivono in un immobile in regime di affitto in comodato, e non possiedono altro che non i beni mobili che arredano l’appartamento, hanno poco da temere nei confronti di Equitalia.

Ciò, perché, in questi casi, il pignoramento mobiliare è particolarmente raro.

Equitalia ed il pignoramento presso la residenza del debitore

L'agente della riscossione procede al pignoramento di beni mobili solo quando ritiene che ne derivi una sicura utilità.

Si tratta dei casi in cui la particolare condizione sociale del debitore faccia fondatamente presumere l’esito fruttuoso di un eventuale accesso nella casa di abitazione, grazie al rinvenimento di cose di particolare pregio.

In parole povere, solo quando vi sia la certezza che, all'interno dell'abitazione, vi siano beni di valore di una certa consistenza come quadri costosi, gioielleria, eccetera.

Al contrario, è molto difficile che Equitalia possa pignorare beni come divani, televisori, scrivanie, ecc.

Nel corso degli anni, infatti, l'erario ha riscontrato come fosse antieconomico pignorare le suppellettili domestiche, che hanno in genere valore modesto o nullo sul mercato dell'usato.

Praticamente, è assai difficile rivendere all'asta degli arredi di seconda mano.

A questo si aggiunga, come sappiamo, che non tutti i beni mobili sono pignorabili.

Come abbiamo illustrato in precedenti articoli, difatti, il codice di procedura civile include tra i beni assolutamente impignorabili:

Ciò, perché questi oggetti sono considerati indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Pignoramento di beni di proprietà di terzi

Ma che cosa accade quando i beni mobili sono di proprietà altrui?

In questa fattispecie è possibile, ad esempio, che chi sia in affitto disponga dei beni del proprietario di casa, utilizzati in comodato d’uso.

In questo caso, il pignoramento di beni di proprietà di terzi non è illegittimo se la proprietà del terzo di tali beni risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e se il titolo di proprietà abbia una data anteriore all'anno in cui si è verificato il presupposto che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo.

Ricordiamo che la data deve essere certa.

Ciò avviene, di norma, con la registrazione dell'atto di comodato.

9 Aprile 2014 · Stefano Iambrenghi





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!