Donazione dopo l’accertamento fiscale – Può integrare il reato di sottrazione fraudolenta

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a circa 51 mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono necessari lo scopo di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva.

La condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso e a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva.

E' irrilevante la circostanza che l'atto dispositivo del debitore sia una donazione a cui è possibile rimediare attraverso una semplice azione revocatoria, posto che la donazione è un tipico atto di disposizione patrimoniale suscettibile di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori e che l'azione revocatoria della donazione comporta comunque la necessità di avviare un contenzioso giudiziale (anche se con il minor rigore probatorio derivante dal fatto che non si richiede l'ulteriore condizione della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo) con tutte le conseguenze in termini di tempi, costi e alea, ben note.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 36378/15.

10 Settembre 2015 · Roberto Petrella




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