Debiti tributari sottrazione fraudolenta espropriazione di beni alienati a titolo gratuito e azione revocatoria dell’atto di donazione


Sottrazione fraudolenta dal pagamento di imposte statali, espropriazione di beni alienati a titolo gratuito e azione revocatoria di atto di donazione





A ottobre 2020 ho fatto una donazione immobile a mio figlio riservandomi il diritto di abitazione, consapevole di non aver pagato né acconto né saldo per le imposte dirette (irpef e irap) anno 2018 e 2019 per un ammontare inferiore, quasi al limite, della soglia di punibilità prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 74/2000.

Domanda: l’importo dovuto al fisco per imposte dirette (acconto 2020 non pagato)riferite al 2020 (anno in cui é stato fatto l’atto di donazione) vanno a sommarsi al debito degli anni precedenti e quindi superare detta soglia?

L’articolo di legge citato stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi é superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma si riferisce ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto nonché ad interessi e sanzioni amministrative: inoltre, non non è correlata alla specifica annualità corrente relativa ad imposte, sui redditi o sul valore aggiunto, dovute in seguito alla presentazione di una dichiarazione IRPEF o IVA. Pertanto, ciò considerato, l’ammontare complessivo delle imposte, sanzioni ed interessi è riferito al debito esattoriale complessivamente affidato al concessionario della riscossione coattiva, ovvero Agenzia delle Entrate Riscossione, ex-Equitalia, al momento in cui avviene l’alienazione. Fatto che, evidentemente, ostacola o rende inefficace le procedure esecutive a carico dal debitore.

Ma, a parte l’aspetto penale della alienazione a titolo gratuito dell’immobile di proprietà del debitore esattoriale andrebbe anche valutato l’impatto dell’articolo 2929 bis sul tentativo, per la verità un po’ naif, di evitare l’espropriazione dell’immobile donato.

L’articolo 2929 bis del codice civile, infatti, stabilisce che il creditore (nella fattispecie la Pubblica Amministrazione per la quale agisce Agenzia delle Entrate Riscossione) che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito (donazione) successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (azione revocatoria del trasferimento di proprietà tramite donazione), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto (di donazione) è stato trascritto.

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Se con l’atto è stato riservato o costituito un diritto di abitazione a favore di terzi (diversi dal donante o dal donatario), il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.

Se non bastasse, l’articolo 2901 del codice civile, dà modo al creditore di domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione dell’atto a titolo gratuito sottoscritto dal debitore è necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Capisce, allora, che è ben difficile sostenere che il donatario, ed anche il donante, nella fattispecie il padre del donatore, non fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, perfezionando l’atto di donazione da debitore a figlio.

L’articolo 2903 del codice civile, per concludere circa il quadro normativo di interesse, stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto e deve essere interpretata, mediante il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione (articolo 2935 codice civile), nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo soltanto da tale momento che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare del credito, protratta nel tempo, assume effetto estintivo dell’obbligazione.

Per finire segnaliamo la possibilità di sciogliere il contratto di donazione per mutuo consenso fra le parti: infatti, il contratto (che comprende anche l’atto di donazione del donante al donatario) ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (articolo 1372 del codice civile).

In particolare, riguardo al contratto di donazione, con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante: in pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell’originario proprietario. In altre parole, è come se la donazione non fosse mai avvenuta, evitando così di incorrere nel penale per il reato di sottrazione fraudolenta, una volta appreso che con l’articolo 2929 bis o con l’articolo 2901 (azione revocatoria dell’atto di donazione) del codice civile il creditore può comunque espropriare l’immobile donato.

25 Settembre 2021 · Giorgio Valli


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