Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Tale disposizione si applica anche quando l'atto a titolo gratuito abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto successivamente al sorgere del credito, purché il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove ...
Ho ricevuto un'abitazione in donazione dal coniuge (debitore) tre anni prima della citazione per revocatoria, dopo circa tre mesi dalla donazione ho corrisposto al coniuge numerosi prestiti (mai restituiti) mediante bonifici con causale prestito, si potrebbe considerare la suddetta donazione come atto a titolo oneroso visto tutti i prestiti che ho erogato al coniuge dopo la donazione. L'importo dei prestiti supera peraltro il valore dell'immobile donato. ...
Donazione dopo l'accertamento fiscale - Può integrare il reato di sottrazione fraudolenta
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a circa 51 mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono necessari lo scopo di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva. La condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso e a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più ...