Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale per multa

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale per multa

La prima cosa da fare è ovviamente quella di verificare se il verbale di multa, il cui omesso pagamento è all'origine della cartella esattoriale, è stato notificato (anche per compiuta giacenza) con le modalità e nei termini (anche di decadenza) previsti dalla legge. Sarà opportuno, quindi, recarsi negli uffici comunali preposti per presentare istanza di accesso agli atti ed acquisire copia della relata di notifica.

Cartella esattoriale originata da multa - Omessa notifica del verbale di multa o vizi di notifica tali da comportare l'inesistenza giuridica della notifica del verbale di multa

Ove ci si trovi a fronte di un evidente e grave vizio di notifica del verbale di multa, il rimedio da esperire è quello di presentare un'istanza in autotutela per l'annullamento e lo sgravio della cartella esattoriale.

Qualora l'istanza venga rigettata, non resta che seguire la strada del ricorso all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile.

La Corte di cassazione in più occasioni ha ribadito che a seguito della notifica di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (avvenuto pagamento, decesso dell'obbligato in assenza di coobbligati, decadenza o prescrizione del diritto alla riscossione da parte della pubblica amministrazione) oppure in presenza di una sentenza di annullamento del verbale di multa, o, ancora, per l'omessa o gravemente viziata notifica dell'atto presupposto (il verbale di multa, appunto), deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale e' competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione alprovvedimento sanzionatorio. Quindi il Giudice di Pace territorialmente competente in relazione al luogo in cui la multa è stata elevata.

Va aggiunto che il ricorso ex articolo 615 codice di procedura civile si qualifica come opposizione alla procedura di esecuzione forzata intrapresa dall'agente della riscossione con la notifica della cartella esattoriale ed è, pertanto, sottratta alla giurisdizione tributaria in base all'articolo 2 comma 1 d.lg.31.12.1992 numero 546 secondo cui: Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, si osserva che, dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l’ulteriore principio che per l’opposizione ai sensi dell'articolo 615 codice di procedura civile non e' previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, numero 12685 Giust. civ. Mass. 1999,2262). Per dire che il ricorso può essere avviato anche decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, sempre nel caso in cui si contesti l'omessa o viziata notifica del verbale di multa.

Decadenza del diritto di riscossione della cartella esattoriale originata da multa

Laddove la notifica del verbale di multa sia stata perfezionata in assenza di vizi di rilevo, va controllata la data di esecutività del ruolo, che deve essere indicata nella cartella esattoriale. Il tempo trascorso fra data di esecutività del ruolo e data di notifica della cartella esattoriale non può risultare superiore al biennio.

Dal 1° gennaio 2008, infatti, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge numero 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, per il quale: “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell‘acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

Sussiste, inoltre, la decadenza del diritto di riscossione, quando la pubblica amministrazione non rispetta il termine stabilito dall'articolo 17 DPR numero 602/1973 e successive modifiche. Infatti, la norma indicata stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo (sessantesimo giorno successivo alla notifica del verbale non impugnato innanzi al G.d.P. o al Prefetto).

In tal senso Cassazione Sezioni Unite numero 562 del 2000, secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione.

Anche in questa evenienza si può sempre tentare il ricorso in autotutela prima di adire il Giudice di Pace con le modalità previste dall'articolo 615 del codice di procedura civile, in caso di rigetto della richiesta di sgravio della cartella esattoriale.

Cartella esattoriale originata da multa - Eccezione di illegittimità della pretesa maggiorazione ai sensi dell'articolo 27 legge 689/81

Quando anche la notifica del verbale fosse stata perfezionata conformemente alle previsioni di legge, anche per quel che concerne il rispetto dei termini di decadenza, è possibile eccepire l'illegittimità della cartella esattoriale se è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge numero 689/81. La maggiorazione non è dovuta, dal momento che la normativa, a cui si è fatto appena cenno, riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione prefettizia.

D'altra parte, relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell'articolo 27 legge 689/81 si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza del 16.2.2007 numero 3701, ha sancito per una fattispecie analoga l’inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando che tale procedura si applichi soltanto al caso di ordinanza ingiunzione in conseguenza al rigetto del ricorso proposto al Prefetto. In ipotesi di verbale non impugnato, è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Il Legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l’ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz'altro applicabile la maggiorazione ex articolo 27 comma 6, Legge 689/81) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'articolo 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex articolo 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 numero 689.

A ciò si aggiunga che se il Legislatore avesse ritenuto di estendere l’applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 comma 6 della legge 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell'articolo 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione.

Confermate dalla Corte di Cassazione le procedure da seguire per impugnare le cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative riconducibili a violazioni del Codice della strada

Con la sentenza numero 6565 del 14 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i termini di impugnazione delle cartelle esattoriali afferenti (esclusivamente) le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme contenute nel Codice della Strada.

I giudici di legittimità hanno pertanto confermato che:

  1. se si contesta la mancata notifica dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, il bisogna avvalersi dello strumento dell'opposizione ai sensi della legge numero 689 del 1981 (30 giorni dalla notifica della cartella);
  2. se si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, sarà possibile esperire l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
  3. 3) se si deducono vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora, si potrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile. In tale evenienza, se cioè la contestazione riguarda i vizi propri della cartella esattoriale, l'opposizione va proposta ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile nel termine di venti giorni stabilito dalla norma.

Fermo restando quanto stabilito dalla Suprema Corte, vale la pena ricordare che le cartelle esattoriali possono essere emesse per la riscossione, oltre che delle sanzioni amministrative, anche (e soprattutto) per le imposte ed i tributi di ogni genere specie.

Resta immutata, per tale ultima fattispecie, il termine di impugnazione di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Inoltre, mentre le opposizioni alle cartelle inerenti le sanzioni amministrative vanno proposte al Giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore), quelle aventi ad oggetto il mancato pagamento di imposte dirette e indirette, tributi e tasse regionali e/o comunali, sono affidate alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.

2 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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