Ho scoperto dall'estratto dell'agenzia di riscossione di una multa: io abito a Roma e la multa l'ho presa a Milano e l'ho mai ricevuta, essendo l'indirizzo è sbagliato, ma nella relata hanno scritto che è stata depositata al comune. La multa al 2008, e il mio avvocato ha fatto ricorso dicendo che lui si oppone al ruolo, quindi non serve andare in giudizio a Milano. Ieri ho letto che le cartelle esattoriali di multe vanno opposte presso il giudice di pace della città in cui si è fatta l'infrazione. Ma trattandosi di prescrizione e di indirizzo errato il rischio di perdere è nullo? E il mio avvocato ha sbagliato giudice? Dice che in giudizio andrà l'agenzia di riscossione dato che il credito è stato affidato a loro. ...
Mi collego ad un mio stesso quesito al quale ho ricevuto cortese risposta, ma che mi lascia un dubbio: riepilogo il caso: il 14/10/2022 ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un verbale stradale che risulta validamente notificato il 18/4/2017. Chiedevo se si potesse invocare la prescrizione trascorsi più di 5 anni dalla notifica della multa alla notifica della cartella. Nella risposta fornita, il gentilissimo Paolo Rastelli mi ha segnalato che per effetto della sospensione della riscossione coattiva operante dal 8/3/2020 al 31/8/2021, anche la prescrizione è stata sospesa e pertanto i termini di notifica della cartella sono validi. A questo proposito vorrei aggiungere alcune informazioni riportate nella Cartella relativamente all'iscrizione a ruolo : "Ruolo n. 2022/xxxxxx. Reso esecutivo in data 16-05-2022. Consegnato il 10-06-2022. Ruolo ordinario." Da queste date si evince che la consegna all'ente di riscossione è avvenuta quando erano già trascorsi i 5 anni. La domanda ...
Cartella esattoriale originata da multa » Illegittima se non riparte dall'opposizione
La cartella esattoriale originata da multe è nulla se basata sulla contravvenzione e non sulla sentenza del giudice. Se vi è stata opposizione ad una contravvenzione per violazione del codice della strada, la cartella esattoriale che rimanga fondata sul verbale è illegittima. E ciò anche se il ricorso si è concluso col rigetto da parte del giudice di pace. In simili casi il titolo esecutivo diventa la sentenza per cui è ad essa che deve riferirsi la cartella del Fisco. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20983/2014. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, quando un automobilista, ricevuta una multa e proposto ricorso al giudice di pace, perde la causa, essendo obbligato pagare la contravvenzione, Equitalia deve, nella cartella esattoriale, indicare, quale debito principale, la sentenza di rigetto dell'opposizione e non il verbale che, a monte, aveva accertato l'infrazione. Al contrario, la cartella esattoriale ...