Contributi non versati e decadenza – quando l’INPS non può più riscuotere il credito

Contributi non versati e decadenza - quando l'INPS non può più riscuotere il credito

Per i contributi ed i premi non versati e per gli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 l'istituto ha l'obbligo di iscrivere il credito in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro i  termini previsti dal decreto legislativo  46/99 art. 25 e 36 comma 6, come modificato dall'art 4 della L. 350/2003:

Per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;

Per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Pertanto la mancata iscrizione a ruolo del credito, nei termini indicati, determina per l'Istituto la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito e per il concessionario l'impossibilità di riscuoterlo.

Inoltre, per i ruoli emessi successivamente al 1 luglio 2005, una volta che il credito sia stato iscritto a ruolo,  la legge 311/2004 (che ha modificato l'art. 25 del D.P.R. 602/1973) fa obbligo al concessionario, a pena di decadenza, di notificare il titolo esecutivo (cartella esattoriale o avviso di addebito)  entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo.

La novità introdotta dalla Legge 311/2004 consiste, pertanto, nella introduzione del principio di decadenza, secondo il quale la cartella esattoriale deve essere notificata entro una data certa.  Infatti la normativa precedente, già oggetto di censure sia da parte dei giudici di merito che della Corte Costituzionale, non prevedeva un termine perentorio per la notifica della cartella nei confronti del contribuente (se non nel termine di prescrizione decennale del ruolo) lasciandolo esposto  indefinitamente all'azione esecutiva del concessionario.

Termine prescrizionale per artigiani commercianti ed autonomi iscritti alla gestione separata

A seguito della circolare numero 69/2005 di adeguamento alla precedente elaborazione giurisprudenziale (che ha negato l’ammissibilità di far decorrere i termini di prescrizione dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato comunica all'Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale) l’INPS stesso è giunto alla determinazione di applicare - in riferimento ai contributi dovuti dai professionisti non iscritti ad altre casse ex articolo 2, comma 26, legge 335/95 - gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale imponibile e sulla quota eccedente tale minimale.

Pertanto il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e quindi dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Tale termine prescrizionale decorre, quindi e, limitatamente alle scadenze più vicine, dal:

  • 20 giugno 2005 (per anno 2004);
  • 20 giugno 2006 (per l'anno 2005);
  • 18 giugno 2007 (per l'anno 2006);
  • 16 giugno 2008 (per il 2007);
  • 16 giugno 2009 (per il 2008);
  • 16 giugno 2010 (per il 2009);
  • 16 giugno 2011 (per il 2010).

Come noto l’art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge ed il successivo art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

In conclusione, quando:

  • non vi è stata alcuna causa di natura giuridica che possa aver impedito all'INPS di ottenere i dati necessari per effettuare i riscontri, avendo potuto l’Istituto accertare d’ufficio, mediante consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o chiedere direttamente al contribuente tali dati per operare i necessari controlli;
  • non vi è stata da parte del contribuente alcuna condotta che abbia determinato una situazione oggettiva tale da precludere all'Istituto la capacità di far valere il proprio diritto e lo stesso contribuente abbia provveduto, nei termini, a trasmettere la dichiarazione dei redditi completa di ogni dato necessario (ammontare del reddito professionale, ammontare del volume d’affari);
  • non sia ravvisabile alcun comportamento del contribuente finalizzato ad evadere i contributi  (ad esempio occultamento dell'attività o dei redditi percepiti);
  • non sussistono elementi tali da poter imputare al contribuente l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e l’invio della dichiarazione contenente l’indicazione dei dati reddituali è stata regolarmente effettuata e l'ammontare dei contributi  dovuti è rilevabile dalle denunce obbligatorie;  

allora, l’INPS è posto nella condizione di verificare la debenza e l’ammontare dei contributi dovuti e non versati e deve esercitare il proprio diritto di credito agendo per il recupero degli stessi nel termine perentorio dei successivi cinque anni.

Possiamo allora concludere che il termine prescrizionale, in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (professionisti non iscritti ad altre casse) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva (o meglio, dall'ultimo giorno in cui poteva) essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

18 Luglio 2011 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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4 risposte a “Contributi non versati e decadenza – quando l’INPS non può più riscuotere il credito”

  1. Paolo Spadafora ha detto:

    Stesso problema della signora Mamino,

    In particolare vengono contestati contributi per gestione separata da lavoro autonomo 2009 . La raccomandata a.r. è pervenuta il 30 giugno. In base alla tabella sopra riportata risulterebbero prescritti il 16 giugno 2015.
    Nella letterina di una pagina inviata dall’inps nella colonna scadenza versamento invece c’è scritto 6 luglio 2010.

    Effettivamente nel 2010 ci fu una proroga dal 16 giugno al 6 luglio per il pagamento delle tasse e quindi anche dell’inps.

    Ma secondo voi come termine prescrizionale vale la scadenza originaria o quella della proroga ?

    Infine questa raccomandata dell’inps cos’è ? non c’è scritto “accertamento” non riporta nulla riguardo ai diritti alla difesa . E’ un provvedimento amministrativo che non contiene alcun elemento .

    Ma semplicemente … se lei volesse impugnare il presente provvedimento potrà farlo con ricorso amministrativo tramite la procedura on-line… senza nemmeno dire entro quale termine si possa fare questo ricorso. !!

    Grazie per l’attenzione

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se è stata richiesta e concessa una proroga ciò significa che il debitore alla data in cui richiede la proroga è ben consapevole del credito vantato dalla controparte. Quindi la prescrizione decorre nuovamente dalla data in cui viene richiesta la proroga.

      Il ricorso amministrativo è quello che prende le mosse da un’istanza di revisione in autotutela dell’accertamento. E’ evidente che si procede in questo modo se si rileva un palese errore dell’amministrazione e si confida nella correttezza della controparte a correggere l’errore. I termini di presentazione di un’istanza in autotutela sono impliciti, dal momento che, di solito, il presunto debitore cerca di evitare l’azione esecutiva conseguente al mancato pagamento della pretesa notificata. In più, bisogna tener presente che l’istanza in autotutela non sospende i termini per la presentazione di un ricorso giudiziale innanzi al Giudice del lavoro, l’unico rimedio con cui si impugna, davvero, il provvedimento con cui l’INPS esige il credito.

      In pratica se l’INPS non risponde al cosiddetto ricorso amministrativo o risponde rigettando l’istanza, il debitore non ha altra opzione che quella di pagare e non può più contestare, nel merito, la pretesa.

  2. Melissa Mamino ha detto:

    In data 07/05/2015 ho ricevuto un avviso bonario da parte dell’Inps nel quale mi richiedono il pagamento dei contributi per l’anno 2009. Premetto che è il primo avviso che ricevo, loro tra l’altro in fondo alla lettera si “tutelano” inserendo la frase “questo avviso ha valore di atto interruttivo della prescrizione art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/95” , essendo passati ormai 5 anni non dovrei ritenerlo prescritto? Se si come posso comunicare con l’Inps in modo tale da non fargli avviare le procedure per la messa in carico ad equitalia?
    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      I cinque anni di prescrizione decorrono dalla data in cui i contributi avrebbero dovuti essere versati. Se al 7 maggio 2015 è effettivamente trascorso più di un quinquennio da quella data, allora la pretesa è prescritta (o, con effetto equivalente, si può dire che la possibilità di richiedere al debitore il rimborso del credito è decaduta).

      Per eccepire l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva è consigliabile, comunque, sempre verificare con un accesso agli atti presso l’INPS se esistono eventuali precedenti comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (la notifica di un avviso bonario, ad esempio, potrebbe essere stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in coincidenza con una temporanea irreperibilità del debitore).

      Una volta acquisite le informazioni necessarie, si può agire con un’istanza in autotutela all’INPS (ricorso amministrativo) tenendo tuttavia ben presente che la presentazione della richiesta di sgravio del credito contributivo preteso, in virtù dell’intervenuta prescrizione, non sospende i termini per ricorrere al giudice del lavoro.

      In altra parole, l’INPS potrebbe non dar seguito o negarle la richiesta di sgravio e nel frattempo, nell’attesa di una risposta, le verrebbe preclusa anche la possibilità di avviare un ricorso giudiziale.

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