Immobile con nudo proprietario ed usufruttuario – il conduttore a chi deve pagare il canone di locazione?
Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, di modo che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederlo in locazione.
Pertanto, la legittimazione a stipulare il contratto di locazione per un immobile oggetto di usufrutto è configurabile anche in capo al nudo proprietario del bene, con la conseguenza che, per l’adempimento dei canoni, il conduttore non può contestarne la legittimazione, adducendo l’esistenza della posizione dell’usufruttuario.
In generale, allorquando venga stipulato un contratto locativo e la posizione di locatore sia in contitolarità fra una pluralità di soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore e, quindi, quello di pretendere il pagamento del canone e di attivarsi all'uopo anche giudizialmente, sono da ritenere esercitabili tanto congiuntamente dai co-locatori, quanto dal singolo o da alcuni dei co-locatori.
Sono quelli appena enunciati i principi di diritto che, in tema di locazione di un immobile in comproprietà fra più soggetti, i giudici della Corte di cassazione hanno voluto evidenziare con la sentenza 27021/2016.
In caso di immobile commerciale in comproprietà, la cauzione che verrà versata in tre date fissate come da contratto, deve essere suddivisa tra i comproprietari in base alle quote di proprietà o deve essere versata al proprietario con quote di maggioranza?
Si tratta forse di un contratto di locazione? In tale ipotesi la cauzione va versata al comproprietario sottoscrittore del contratto con allegata delega a trattare sottoscritta dagli altri comproprietari. Altrimenti, nel contratto di locazione sottoscritto da tutti i comproprietari, devono essere specificate, nel dettaglio, le modalità di versamento della cauzione.