Azione revocatoria fallimentare del versamento effettuato da un terzo sul conto corrente in rosso dell’imprenditore fallito – Privilegia la banca?

Com'è noto, il curatore fallimentare può chiedere, tramite azione revocatoria, che siano dichiarati inefficaci gli atti di terzi compiuti in pregiudizio della "par condicio" fra i creditori.

La domanda che ci si pone è allora la seguente: se un terzo effettua un versamento sul conto corrente in rosso del debitore fallito, in quali condizioni la rimessa effettuata è soggetta ad azione revocatoria? In altre parole, la rimessa del terzo sul conto corrente in rosso dell'imprenditore fallito, non viola il principio della "par condicio creditorum", privilegiando la banca?

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto non esercitabile l'azione revocatoria da parte della curatela fallimentare se il terzo è fideiussore dell'esposizione debitoria formatasi sul conto corrente dell'imprenditore fallito, quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma ha adempiuto in qualità di fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

L'acquisizione, da parte del fallito titolare del conto corrente, della disponibilità versata dal terzo, scrivono gli ermellini, è soltanto contabile e non viola la par condicio creditorum. Quando il credito della banca è esigibile, infatti, la rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente del debitore poi fallito è, ai fini della revocatoria fallimentare, un atto neutro rispetto alla "par condicio" fra i creditori, come è dimostrato dal fatto che la rimessa può trovare giustificazione tanto nell'adempimento di una obbligazione nei confronti del correntista, tanto in un atto di liberalità nei suoi confronti, quanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista. Insomma, la rimessa deve essere valutata assieme alle ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla (causa del pagamento).

Del resto, la giurisprudenza ha pienamente confermato la pluralità della cause concrete che possono sottostare al giroconto o bonifico del terzo sul conto del debitore della Banca, riconoscendo il carattere neutro dell'operazione e non alterativo della par condicio creditorum.

Ad esempio, sono state ritenute non revocabili le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, quando risulti che attraverso tali atti il terzo ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse (pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca).

Quelli appena esposti sono, in sintesi, i contenuti della sentenza numero 16740/2014 della Corte di cassazione.

24 Luglio 2014 · Ludmilla Karadzic




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