Vizi della cosa venduta – Prescrizione del diritto alla garanzia

Come è noto, gli effetti della garanzia per la cosa venduta prevedono che il compratore possa domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (azione redibitoria), ovvero la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta tra le due forme di tutela può avvenire fino al momento della proposizione della domanda giudiziale e da tale momento è irrevocabile.

Alla risoluzione del contratto conseguono effetti restitutori in quanto il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, a meno che questa non sia perita a causa dei vizi.

L'articolo 1494 del codice civile riconosce, inoltre, al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi. Il venditore è, altresì, tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi. La garanzia resta esclusa se, al momento della conclusione del contratto, il compratore era a conoscenza dei vizi o questi erano facilmente riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza, a meno che il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto (ad esempio, chiamato in giudizio per il mancato pagamento della cosa venduta affetta da vizi), può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (articolo 1495 del codice civile).

Quindi, in tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto.

Ed è importante puntualizzare come sia anche stato condivisibilmente affermato il principio secondo cui il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'articolo 1495 del codice civile, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la piena cognizione sul piano oggettivo dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga in via graduale ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui sia effettivamente e compiutamente emersa la relativa scoperta.

La domanda che ci si pone è se la prescrizione breve del diritto alla garanzia che interviene, comunque, decorso un anno dalla consegna della cosa venduta, possa ritenersi interrotta da comunicazioni notificate (quindi inviate con raccomandata AR) dall'acquirente al venditore, nelle quali si contesta l'esistenza di vizi nel bene acquistato.

Ebbene, i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 18672/2019, hanno stabilito che la prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta è interrotta dalla comunicazione di notifica al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela.

In termini tecnici, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'articolo 2943, comma 4, codice civile - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'articolo 1495, comma 3, del codice civile, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore (compiute nelle forme di cui all'articolo 12191 comma 1, del codice civile).

17 Agosto 2019 · Carla Benvenuto




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