Conseguenze di un verbale nullo sull’efficacia della sanzione

La notifica della multa va effettuata entro 90 giorni

Nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, la notifica avviene attraverso la consegna diretta del verbale al presunto trasgressore. Altrimenti, quando non è possibile contestare immediatamente l'infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del proprietario del veicolo, entro 90 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l'infrazione.

Contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada

Nel caso di contestazione immediata dobbiamo sempre verificare che:

  1. nel verbale consegnato dopo la contestazione immediata sia presente la firma dell'agente accertatore.

    Se manca la firma, la notifica deve ritenersi come mai avvenuta e la sanzione è. pertanto, inefficace.

  2. l'agente accertatore abbia consegnato al presunto trasgressore il verbale redatto al momento in cui contesta la multa. Se non lo ha fatto, la notifica del verbale deve essere ritenuta mai avvenuta. Un eventuale atto notificato successivamente al domicilio del presunto trasgressore è già viziato dalla precedente mancata notifica, che avrebbe dovuto essere fatta contemporaneamente alla contestazione immediata.
  3. il verbale non sia stato redatto e consegnato al presunto trasgressore da un agente ausiliario del traffico. In questo caso siamo in presenza di un difetto gravissimo di notifica. L'ausiliario del traffico non è abilitato ad effettuare contestazione immediata dell'infrazione, ma soltanto a redigere una specie di attestazione dell'infrazione, che per essere efficace deve essere trascritta in un verbale vero e proprio redatto e firmato da un agente. Nel caso in cui 1′ausiliario abbia contestato immediatamente la multa, compilato il verbale e proceduto alla consegna dello stesso, il verbale che consegna non è assolutamente valido e può essere impugnarlo, perché egli non aveva alcun potere per emetterlo.

Contestazione differita dell'infrazione al codice della strada

Parliamo adesso della notifica nel caso in cui non è stata effettuata la contestazione immediata.

Innanzitutto dobbiamo verificare che non ci siano difetti di procedura a monte ai quali possiamo appellarci per il ricorso. In pratica, cioè, è necessario verificare che la contestazione immediata da parte dell'agente accertatore non sia stata effettuata per i soli motivi previsti dalla legge.

A tale scopo ricordiamo che chi redige il verbale, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la possibilità di contestazione differita, deve specificare nel verbale perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa. E lo deve spiegare in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle "standard", da "copia e incolla" che ormai si leggono abitualmente nei verbali.

Solo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall'articolo 201 del C.d.S, è possibile addurre, e registrare nel verbale, una motivazione generica per giustificare l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata. Li elenchiamo di seguito:

In tutte le altre possibili situazioni l'agente accertatore deve motivare la mancata contestazione immediata.

Il verbale che non motiva la mancata contestazione immediata dell'infrazione deve ritenersi nullo. Il concetto da tener presente è, in pratica, questo: la mancata contestazione immediata, pur se ammessa nei casi appena elencati, non è sostituita dalla notifica del verbale presso il domicilio del proprietario del veicolo.

Quando non ricorrono le circostanze previste dal citato articolo 201 del C.d.S., l'accertatore deve spiegare in modo sufficientemente dettagliato le ragione per cui non ha potuto procedere al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata con consegna del verbale.

Motivazioni in caso di contestazione differita dell'infrazione al codice della strada

Per non restare nel vago, riportiamo di seguito alcune consuete motivazioni, diffusamente utilizzate dagli agenti accertatori, per giustificare l'impossibilità di contestazione immediata dell'infrazione. Sono rigidamente ordinate secondo la loro ricorrenza statistica nelle verbalizzazioni per violazione al C.d.S.:

  1. impossibilità di raggiungere il veicolo;
  2. impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento;
  3. impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico intenso.

Esaminiamo la prima motivazione, e cioè l'"Impossibilità di raggiungere il veicolo". E' pacifico che siamo dinanzi ad una affermazione incoerente ed illogica. Se l'infrazione elevata dall'accertatore non contempla l'eccesso di velocita' (nel qual caso sarebbe bastata l'indicazione prevista dal C.d.S.per "veicolo lanciato a velocità eccessiva") non si comprende come possa risultare impossibile il fermo di un veicolo che viaggia a velocità non superiore ai 50-55 km/h, ad esempio in una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

Passiamo alla seconda motivazione fra quelle in voga presso gli agenti accertatori per nascondere lo spiccato tropismo del vigile accertatore ad elevare infrazione senza contestazione immediata (e dunque senza doversi sobbarcare, fra l'altro, l'eventuale ulteriore fatica di dover trascrivere le osservazioni del presunto trasgressore). Ci riferiamo alla impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento. Cosa significa? Assolutamente niente. Se il verbale non contiene ulteriori elementi al riguardo, che specificano il perchè non sia stato possibile fermare il veicolo, ci troviamo al cospetto di una evidente esemplificazione di verbale nullo e di sanzione inefficace.

Affrontiamo nel merito l'ultimo "pretesto", la terza classificata fra le motivazioni più gettonate dagli agenti accertatori per motivare le cause della mancata immediatezza della contestazione di infrazione. Si tratta dell'"Impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico eccessivo". Anche in questo caso rileviamo illogicità ed incoerenza. Se non c'è un ingorgo, non si evidenzia alcun problema a procedere al fermo del veicolo dopo un breve inseguimento. Se, invece, ci troviamo di fronte a quelle scene ormai consuete nelle grandi e piccole città d'Italia, in cui un veicolo resta fermo imbottigliato nel traffico per ore, non si capisce come anche un vigile appiedato non possa procedere al fermo del veicolo per contestare immediatamente l'infrazione. Anche in tale fattispecie il verbale redatto risulta nullo e la sanzione comminata inefficace.

Occorrerà, ovviamente, tener conto anche di tutte le eventuali varianti equivalenti di questo tipo di motivazioni generiche, illogiche, incoerenti e contraddittorie.

Ma, se non ricorre alcuno dei presupposti a cui abbiamo accennato, non ci resta che concentrarci sulla notifica effettuata presso la nostra residenza per verificare l'eventuale esistenza di vizi procedura li che ci consentano di impugnare la multa.

Verifica del verbale di multa

La prima verifica consiste nel controllare che fra data di contestazione dell'infrazione e data della notifica della multa non siano passati più di 90 giorni.

Alla notifica di una multa possono provvedere i vigili urbani, i messi comunali, gli ufficiali giudiziari. In qualche caso la Pubblica Amministrazione può ricorrere ai servizi postali e, dunque, alla notifica provvede una addetto dell'ufficio postale.

La notifica della multa può avvenire:

a) con la consegna diretta della multa al destinatario presso la sua residenza;

b) attraverso consegna dell'atto ad altra persona presente nell'abitazione del destinatario;

c) mediante consegna al portiere tramite i servizi di notifica postali

d) mediante consegna al portiere tramite servizi di notifica diversi da quelli postali ;

e) tramite deposito al comune dell'ultima residenza conosciuta (o luogo di nascita) e affissione al comune; in caso di irreperibilità temporanea, irreperibilità per domicilio sconosciuto o rifiuto di altre persone a ricevere la multa;

f) tramite deposito del plico presso l'Ufficio postale a fronte di irreperibilità temporanea del destinatario o rifiuto di altre persone a ricevere la multa, quando la notifica è effettuata avvalendosi dei servizi postali;

g) mediante consegna al vicino di casa.

Nei casi (d) (e)  (f)  (g) deve contestualmente essere inviata al destinatario una raccomandata a/r che lo avverta rispettivamente della consegna al portiere (d), del deposito al comune (e), della giacenza presso l'ufficio postale (f), dell'avvenuta consegna al vicino (g).

Attenzione: nel caso (c) quando la notifica è effettuata a mezzo di servizi postali non era previsto l'invio al destinatario di raccomandata a/r per avvertirlo della avvenuta consegna del plico al portiere. E’ intervenuta successivamente la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale è stato decretato che la notifica al portiere è valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza ha confermato inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, anche nel caso di notifica al portiere  - quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” - sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità’ della notifica. Dunque, Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani del portiere tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008

Nel caso (e) - notifica attraverso messi, vigili urbani  o ufficiali giudiziari - la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale. La data di affissione nell'albo comunale coincide quasi sempre con il giorno successivo a quello in cui viene redatta la relazione di notifica di irreperibilità del destinatario, comunque, si evince dalla visura degli atti. Anche qui, una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si dà per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.

Nel caso (f)  - consegna tramite deposito del plico presso l'Ufficio postale - la notifica si intende effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui l'ufficio postale ha inviato al destinatario raccomandata a/r per avvertirlo del deposito. La contravvenzione resta, di solito,  sei mesi presso l'ufficio postale disponibile per il ritiro da parte del destinatario. Quindi viene riconsegnata all'Ufficio Contravvenzioni del Comune per compiuta giacenza. Anche in questo caso la data di avvenuta notifica si può evincere dalla visura della ricevuta di avvenuto invio della prescritta raccomandata a/r.

Quando la notifica del verbale è nulla

Solo i doggetti indicati dalla legge possono effettuare la consegna dei verbali di multa presso la residenza del destinatario. In particolare i vigili urbani, i messi comunali, gli ufficiali giudiziari, gli addetti degli uffici postali (i postini).

Questa la ragione per cui la qualifica del notificatore deve essere specificata nella relata di notifica, ovvero nel documento che costituisce una sorta di verbale di quella delicata operazione definita "notifica" il cui obiettivo consiste, appunto, nel portare a conoscenza dell'infrazione commessa e della sanzione comminata il presunto trasgressore o chi per lui (proprietario del veicolo). Se questa operazione non viene condotta secondo tutte le formalità previste dalla legge a garanzia del destinatario dell'atto, la notifica si considera inesistente e la sanzione inefficace.

La notifica è un momento cruciale dell'intero processo sanzionatorio. Processo che si fonda, in definitiva, su semplici regole stabilite rigidamente dalla legge. Regole che, tuttavia non vengono sempre rispettate, per superficialità, pressappochismo e soprattutto fidando nell'eventuale "ignoranza" del destinatario.

E, allora, ogni volta che viene notificata una multa, chi ha il compito di recapitarla deve redigere una relazione scritta chiamata "relata di notifica" in cui vanno obbligatoriamente riportati il giorno, l'ora, il luogo e il nominativo della persona alla quale è stato consegnato la busta contenete l'atto relativo alla multa, nonché le generalità di chi effettua la notifica (nome, cognome e qualifica).

La relata di notifica va sempre esaminata per verificare che in essa il notificatore abbia riportato tutti i dati previsti dalla legge. In modo particolare va controllato che ci sia, ben chiara, in evidenza, la qualifica del notificatore.

Se la qualifica del notificatore è assente, la notifica deve essere intesa come mai avvenuta e la sanzione comminata valutata come inefficace.

La notifica è nulla anche se nella relata di notifica manca l'indicazione del destinatario o manca la data in cui è avvenuta la consegna.

Ed è ovviamente nulla se la notifica viene effettuata tramite società private.

Gli altri casi più frequenti di notifica nulla del verbale di multa

1) La notifica è nulla se eseguita fuori dalle ore di rito cioè prima delle sette e dopo le ventuno (dato che per la notifica occorre rispettare gli orari; la domenica o durante una festività.
2) La notifica è nulla se eseguita dopo la morte della persona a cui era indirizzata la multa. L'obbligazione di pagare le sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi, e questi non sono destinatari dei verbali fatti contro il defunto. Gli eredi non possono essere destinatari di alcuna richiesta di pagamento di sanzioni riguardanti la persona deceduta.

3) La notifica all'interessato non reperito nel suo domicilio o residenza deve considerarsi nulla se si effettua il deposito al comune senza la successiva raccomandata con avviso di ricevimento del notificatore dell'avvenuto deposito al comune.

4) La notifica è nulla se effettuata a persone non conviventi con il destinatario dell'atto o a persone conviventi col destinatario ma di età inferiore ai 14 anni o a persone conviventi ma incapaci di intendere e di volere. Se la notifica è effettuata a parente non convivente con il destinatario, affinchè la notifica risulti nulla è necessario che il soggetto che ritira il plico non dichiari e sottoscriva di essere convivente del destinatario.

Nel caso di soggetti di età inferiore ai 14 anni o incapaci di intendere e di volere la notifica è comunque nulla anche in presenza di qualsiasi dichiarazione sottoscritta.

Qualora la notifica venga effettuata a parente non convivente ed il notificatore ometta l'annotazione di convivenza del soggetto che ritira il plico (o pur redigendo tale annotazione ometta di farla sottoscrivere) è fatto obbligo al destinatario di produrre, nel ricorso finalizzato alla pronuncia di nullità della notifica, un certificato anagrafico storico da cui si evinca che alla data di consegna dell'atto relativo alla multa il parente risultava non convivente.

5) La notifica è nulla se l'atto viene notificato al vicino di casa e:

I requisiti devono sussistere tutti e tre: la mancanza di uno solo di essi rende inefficace la notifica.nel caso della notifica ad un vicino, infatti, la legge, a garanzia della certezza della avvenuta comunicazione al destinatario, impone ulteriori formalità rispetto alla notifica eseguita a persona convivente.

6) La notifica al portiere deve ritenersi del tutto inefficace, qualora non sia effettuata ricorrendo ai servizi postali, se:

I requisiti devono sussistere tutti e tre: la mancanza di uno solo di essi rende nulla la notifica.

Nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario dovrà dunque indicare perché ha consegnato l'atto al portiere (ad es. il destinatario è assente al momento della notifica). Il portiere è tenuto a sottoscrivere l'atto che riceve, e tale sottoscrizione deve essere presente anche nella copia del verbale che rimane a lui.

Nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario dovrà dunque indicare perché ha consegnato l'atto al portiere (ad es. il destinatario è assente al momento della notifica). Il portiere è tenuto a sottoscrivere l'atto che riceve, e tale sottoscrizione deve essere presente anche nella copia del verbale che rimane a lui.

Pertanto se siete sicuri di non avere mai ricevuto uno di questi avvisi, ma improvvisamente venite a conoscenza di una multa a vostro carico tramite una cartella esattoriale, sappiate che potete impugnarla.

Ma prima recatevi negli uffici Contravvenzioni del Comune (c'è ovunque) per chiedere copia della relata di notifica.

Notifica del verbale di multa al portiere

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone.

Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio”, sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità della notifica.

Nei casi di consegna al portiere  il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale.

Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata A.R: in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani del portiere, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Sembrerebbe allora che anche nel caso di consegna  al portiere tramite i servizi di notifica postali sia necessaria la successiva comunicazione al destinatario con raccomandata a/r.

Notifica del verbale di multa ad un indirizzo errato

Sono da considerarsi nulle le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada se consegnate ad un numero civico di casa errato. Oppure se l’ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario l’avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa.

Parola di Cassazione che ha dato ragione ad un automobilista della capitale Sante C., che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.

Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile, ”non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza”. In una delle notifiche, poi, ”risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante”.

Per il giudice di pace di Roma, nell’aprile 2005, l’automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l’assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, ”la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”.

Contro questa decisione Sante C. ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell'avviso di deposito delle multe in comune. Insomma, l’atto di avviso dell'avvenuto deposito delle multe secondo l’automobilista non era giunto a sua conoscenza e tanto bastava per invalidare la cartella esattoriale.

Piazza Cavour ha giudicato ”fondato” il ricorso e lo ha assolto annullando la cartella esattoriale in cui si intimava all'automobilista di sborsare le oltre 300 euro di multa.

In particolare i supremi giudici mettono in chiaro che ”non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti”.

Sicché, concludono gli ‘ermellini’, ”il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica” vuoi perché l’ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l’avviso, ‘’se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio”.

Di conseguenza, ”in assenza di notifica valida l’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue”.

Il Comune di Roma è stato inoltre condannato a pagare 400 euro di spese processuali.

La notifica per giacenza decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata a/r, anche se effettuata tramite messo comunale o ufficiale giudiziario

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si dà per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.

Per fare una domanda sulle corrette procedure di notifica del verbale di multa, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

16 Giugno 2008 · Giuseppe Pennuto