La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace

La multa in genere – nullità del verbale e inefficacia della sanzione

Le regole (norme) di circolazione stradale costituiscono nel loro insieme il Codice della Strada (C.d.S.). La violazione di una norma del C.d.S, una volta rilevata, deve essere contestata al trasgressore perchè la multa possa essere comminata.

Ai fini della contestazione deve essere redatto verbale, contenente, oltre ai dati riguardante l'infrazione stessa, tutti i dati identificativi sia del trasgressore che del proprietario del veicolo e le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Le informazioni che devono essere presenti nel verbale di multa

Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

Quando il verbale di accertamento dell'infrazione è affetto da nullità

In pratica un verbale è nullo se:

  1. la descrizione del fatto sanzionato è presente ma non è chiara e non consente di individuare la relazione fra causa (fatto contestato) ed effetto (individuazione della norma del codice della strada che è stata violata). Ad esempio nel verbale si indica che la sanzione è stata comminata per divieto di sosta (fatto contestato) ma non si specifica il motivo da cui tale divieto discende. Bisogna cioè precisare se il divieto di sosta è dovuto alla presenza di una segnaletica stradale (e bisogna specificare anche se il segnale è permanente o temporaneo, come avviene quando sono in corso lavori stradali) oppure alla circostanza che il veicolo stazionava in prossimità di una curva. O ancora se il divieto di sosta è motivato dal non avere osservato la distanza minima di otto metri dall'incrocio o perchè il veicolo stazionava nello spazio destinato alla fermata dell'autobus ecc. La cosa non è irrilevante dal momento che a seconda dei casi portati ad esempio la violazione è riconducibile sempre al divieto di sosta ma, comunque, a differenti norme del codice della strada (che corrispondono a comma diversi dello stesso articolo);
  2. mancano elementi di riscontro dell'infrazione quali possono essere il numero civico all'altezza del quale è stata commessa l'infrazione o, in mancanza di numero civico, l'indicazione del lato della strada dove è stata commessa l'infrazione (ad esempio nella corsia verso ...);
  3. manca l'indicazione della norma violata;
  4. è presente l'indicazione della norma violata ma tale indicazione non è completamente specificata. Per capirci, quando l'articolo del C.d.S. oggetto di infrazione contiene diverse ipotesi di violazione della norma (in pratica i comma, che vengono indicati con lettere o numeri) deve essere indicato non solo l'articolo del codice della strada che è stato violato, ma anche lo specifico comma. Ad esempio l'articolo 7 prevede 20 (venti) ipotesi diverse di violazione. Se nel verbale non viene indicato a quale di queste 20 possibili violazioni si fa riferimento nella contestazione al trasgressore, la sanzione comminata è nulla. In pratica il verbale che non attesta alcuni elementi della norma che si assume violata rende non sanzionabile l'infrazione ed è quindi nullo;
  5. manca la descrizione del fatto sanzionato che riconduce alla violazione di una precisa norma del C.d.S.
  6. non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti);
  7. non è indicata l'ora in cui è stata commessa la violazione;

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9 Giugno 2008 · Giuseppe Pennuto