Il trust liquidatorio – Di cosa si tratta

Il disponente conferisce i propri beni in un trust posto sotto il controllo di un trustee, nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

I beni confluiti nel trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee: essi vengono intestati al trustee che ha tuttavia l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni in conformità alle disposizioni del trust.

Dunque, ciò che caratterizza in generale il trust è lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato.

I beni conferiti nel trust vengono separati dal restante patrimonio del disponente ed intestati ad altro soggetto, il trustee, in modo separato anche dal patrimonio di quest'ultimo.

Il trust, secondo la convenzione internazionale dell'Aja (cui anche l'Italia aderisce) è regolato dalle norme imposte dalla legge del paese scelto dal disponente.

L'atto di trasferimento dei beni in trust, invece, è sempre regolato dall'applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico a cui il giudice adito appartiene.

Viene definito trust liquidatorio la segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale istituita per provvedere alla liquidazione dell'azienda sociale.

Il trust liquidatorio è nullo in quanto ha l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali.

Infatti, ove il trust intervenga con finalità di liquidazione del patrimonio sociale segregato, sono tre le situazioni che possono configurarsi:

  1. il trust viene concluso per sostituire in toto la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società;
  2. il trust è concluso quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa (cd. trust endo-concorsuale);
  3. il trust viene a sostituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente (cd. trust anti-concorsuale).

Quali che siano le finalità del trust liquidatorio, l'ordinamento giuridico italiano non può fornire tutela ad un regolamento di interessi che, pur in forza di una convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui siano espressione norme imperative interne.

Il trust, infatti, ancorato a regole ed interessi comunque privati del disponente, non tutela né garantisce la par condicio creditorum, non esclude procedure individuali, né prevede trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, né contempla alcun potere di amministrazione o controllo da parte dei creditori.

Ove, pertanto, la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, l'ordinamento non può accordarvi tutela.

Il trust, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata, in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee, determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società il patrimonio stesso.

In questo modo si sono espressi i giudici di legittimità nella sentenza numero 10105/14.

5 Settembre 2014 · Marzia Ciunfrini




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