Bollo auto – termini di prescrizione per accertamenti e radiazione d’ufficio

Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

La tassa automobilistica dal 01/01/1999 é stata attribuita alle Regioni, le quali però possono modificarla molto limitatamente e non possono con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizione.

La legge finanziaria 2003 (27 dicembre 2002, numero 289) ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002.

Le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

In linea generale, entro il 31 dicembre 2010 può essere richiesto il bollo auto non pagato nel 2007.

Il “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, all'articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica – comma 1), recita:

“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

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18 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi