Firma assegni - lo specimen


Assegno sottoscritto con una sigla e non con la firma di traenza – la banca che paga lo fa a proprio rischio e pericolo

6 Giugno 2017 - Simonetta Folliero


Se sugli assegni portatì in pagamento alla banca risulta apposta non già una firma di traenza, bensì una semplice sigla, la banca trattaria non può procedere al pagamento che, se effettuato, avviene a suo rischio. Infatti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore (nella fattispecie la banca) deve adottare la diligenza richiesta con riguardo alla natura della peculiare attività esercitata, così come dettato dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Per questo, non può ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che trascuri di considerare, ovvero ignori, la regolamentazione dettata dalla legge assegni (Regio Decreto 1736/1933) laddove, all'articolo 11, dispone espressamente che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, mentre è valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. Quello appena riportato è l'orientamento giurisprudenziale che emerge dalla lettura della sentenza di Corte di cassazione [ ... leggi tutto » ]


Validità della girata in bianco di un assegno trasferibile in nome e per conto di una società

19 Maggio 2016 - Simonetta Folliero


Com'è noto, la girata di un assegno trasferibile (quindi con importo facciale minore di mille euro) può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira l'assegno (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare l'assegno. Esempio di girata in bianco è quella che il beneficiario dell'assegno (indicato direttamente dal traente che emette l'assegno o indirettamente dal girante) appone nel momento in cui presenta l'assegno all'incasso, essendo tale adempimento necessario per esimere il trattario (la banca, o l'ufficio postale) che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo. La legge prescrive, per la validità delle sottoscrizioni apposte sull'assegno bancario, ivi inclusa quella di girata in bianco, il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome, ovvero, in caso d'imprenditore [ ... leggi tutto » ]


Protesto illegittimo – assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista

22 Settembre 2014 - Lilla De Angelis


Protesto illegittimo - Assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista Il caso è quello, un po' particolare, di un carnet di assegni rubato al correntista e regolarmente denunciato. Successivamente uno di questi assegni veniva presentato all'incasso con firma di traenza non solo diversa da quella depositata dal correntista (specimen), ma addirittura recante generalità diverse da quelle del correntista. In pratica, non era stata falsificata la firma del correntista, ma era stata apposta chiaramente una firma (firma di traenza) di persona diversa (e non esistente). Il traente ed il correntista, dunque, risultavano essere soggetti diversi. Ora, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte della banca al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso esperita dal beneficiario contro il girante, il traente (che nel [ ... leggi tutto » ]


Protesto di assegno rubato o smarrito – la denuncia non salva dalla segnalazione al rip

24 Agosto 2014 - Genny Manfredi


Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se: il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello; il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista; l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso. Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi: codice 34 - Assegno recante una firma [ ... leggi tutto » ]


Clonazione di un assegno – la banca è sempre responsabile

1 Aprile 2014 - Ludmilla Karadzic


Può capitare che, a seguito di una verifica on line del vostro estratto conto, vi accorgiate dell'addebito di un assegno mai emesso e che il titolo di credito addebitato risulti contrassegnato dallo stesso numero di matricola di un modulo del carnet ancora in vostro possesso. Correte trafelati in banca e vi sentite spiegare dal solito direttore tracotante che: la verifica del titolo prodotto è avvenuta in maniera conforme alla diligenza del buon banchiere, non essendo stato rilevato alcun segno d'alterazione, contraffazione o altre difformità; la sottoscrizione dell'assegno è conforme alla vostra firma, come rappresentata dal relativo specimen; sussiste, evidentemente, un difetto di custodia del carnet degli assegni da parte vostra. Insomma, secondo lui, il conto corrente si è alleggerito, l'assegno non è stato mai emesso, nè rubato o smarrito, ma la colpa di quanto accaduto è, inspiegabilmente, soltanto vostra! Siamo, evidentemente, di fronte al caso di una clonazione pressoché perfetta [ ... leggi tutto » ]