Assegno non pagato


Di seguito le possibili motivazioni del protesto di un assegno per deficit autorizzativo e l'indicazione del soggetto protestato.

Assegno non pagato - rimedi e procedure da seguire

L'assegno rimasto impagato deve essere stato presentato nei termini, affinché il beneficiario possa esperire azione esecutiva contro i giranti; così come prevista dalla legge.

Termini di presentazione dell'assegno

Ma, cosa significa presentare un assegno  in tempo utile o nei termini?

L'assegno deve essere presentato al pagamento subito dopo l'emissione, entro precisi termini  fissati dall'articolo 32 del  regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736 (da qui in avanti, "legge assegni"):

L'assegno bancario emesso in Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro 20 giorni o 60 giorni a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso continente o in continenti diversi.

Vale la pena ricordare che un assegno postdatato si intende presentato nei termini anche in data anteriore a quella indicata sull'assegno.

Assegno non pagato - azione diretta

Per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, diciamo subito che il portatore non può agire nei confronti del trattario (rispettivamente banca e poste) perché questi non assume alcuna obbligazione cambiaria. Nel caso dell'assegno, cioè, non abbiamo obbligati diretti, poiché la banca o la posta che rifiuta il pagamento non può essere considerata obbligato cambiario. Mancando, quindi, un trattario vero e proprio rimangono solo gli obbligati di regresso, il traente e i giranti.

L’obbligo per il trattario (banca o poste) deriva soltanto da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista bancario o postale ha fondi disponibili. Non esiste, da un punto di vista giuridico, l’azione diretta per l'assegno bancario o postale.

Il portatore dell'assegno può quindi procedere solo nei confronti dei soggetti responsabili del pagamento, che sono il traente (chi emette l'assegno) i giranti e i loro eventuali avallanti.

Assegno non pagato - azione di regresso

L’azione di regresso  contro i giranti e gli altri obbligati può essere esercitata solo se sono verificate le condizioni di cui all'articolo 45 della legge assegni.

L'assegno deve essere presentato in tempo utile e il rifiuto del pagamento sia constatato:

  1. con atto autentico (protesto) oppure:
  2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione (solo quando sull'assegno è apposta la clausola "senza spese e senza protesto", ndr) oppure:
  3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato (constatazione o dichiarazione equivalente, ndr).

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.

Articolo 46 - Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Articolo 47 - Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola "senza spese", lo stesso giorno della presentazione.

Articolo 48 - Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto" od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso. Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, ne' dagli avvisi… .

Articolo 49 - Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati. Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Articolo 50 - Il portatore può chiedere in via di regresso:

Articolo 51 - Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:

Articolo 52 - Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato. Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Articolo 56 - L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.

Articolo 60 - Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal segretario comunale. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Articolo 75 - Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.

Constatazione equivalente al protesto o dichiarazione sostitutiva del protesto

L’articolo 45  della legge assegni  consente al portatore di un assegno bancario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti e gli altri eventuali obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato”. La dichiarazione in parola, equivalente ai fini del regresso al protesto (appunto indicata anche come "constatazione equivalente") è resa dai Capi delle Stanze di compensazione in qualità di pubblici ufficiali.

La legge 12 febbraio 1955, numero 77, e successive modificazioni pone a carico dei pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, e quindi anche dei Capi delle Stanze, l’obbligo di trasmettere mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti", istituito dalla legge 15 novembre 1995, numero 480, di conversione del decreto legge 18 settembre 1995, numero 381.

L'articolo 8 bis della legge 15 dicembre 1990, numero 386, e successive modificazioni (di seguito "l. 386/1990"), prevede l’obbligo per i pubblici ufficiali in parola di inviare ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora l'emissione di assegni sia connessa a reati perseguibili d'ufficio, il Capo della stanza, in qualità di pubblico ufficiale, dovrà, infine, inoltrare denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria.

In base agli articoli 34 e 45, comma 1, della legge assegni e a seguito dell'entrata in vigore del DPR numero 298 del 28 novembre 2002 recante modifiche al DPR numero 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, le dichiarazioni sostitutive del protesto possono essere rilasciate solo per gli assegni bancari e postali ordinari (di seguito “assegni”) presentati al pagamento tramite stanza di compensazione. Attualmente dunque esse possono essere rilasciate esclusivamente dalle Stanze di Milano e Roma per gli assegni scambiati rispettivamente presso ciascuna di esse.

Il ricorso alle Stanze di Compensazione ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto all'applicazione di uno schema tariffario, volto a consentire alla Banca d'Italia di recuperare i costi sostenuti nello svolgimento della relativa attività.

La dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario

Anche la dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario (con indicazione del luogo e del giorno della presentazione) sul mancato pagamento dell'assegno, presentato in tempo utile, può consentire al beneficiario l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei giranti.

Clausola “senza spese" o "senza protesto”

Abbiamo altresì capito, dalla lettura degli articoli della legge assegni, che il traente, il girante o l'avallante possono, apponendo e firmando le clausole "senza spese" o "senza protesto"  o simili, dispensare il portatore dall'obbligo di protesto (punto 1 articolo 45 della legge assegni)  o da quelli previsti ai punti 2 e 3 dell'articolo 45 della legge assegni,  per esercitare il regresso.

Se la clausola è apposta dal traente i suoi effetti ricadono su tutti i firmatari, mentre se è apposta da un girante o da un avallante, i suoi effetti ricadono solo su questi soggetti.

Questa clausola non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno nei termini previsti. Essa deve essere intesa come accettazione dell'azione di regresso esperita dal portatore verso traente e giranti nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il protesto dell'assegno.

Quando, seppur presentato nei termini, l'assegno può non essere protestato

Articolo 46 - Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Orbene può capitare che l'assegno sia presentato nei termini (ad esempio l'ultimo giorno utile, prima della chiusura)  e che nel successivo giorno feriale non si faccia in tempo ad elevare protesto (oppure la constatazione equivalente della stanza di compensazione). In questo caso, il protesto dell'assegno non può più elevarsi ma  la clausola senza spese e senza protesto, apposta dal traente o da uno dei giranti,  consente al portatore di chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del traente e dei giranti. Ovviamente sarà necessaria la dichiarazione della banca trattaria  scritta sull'assegno  con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione (che attesta la presentazione nei termini e che può essere fatta anche nei giorni a seguire del primo giorno feriale successivo a quello ultimo del termine di presentazione).

Quando non è possibile "precettare" giranti ed avallanti

Occorre far riferimento all'articolo 59 della legge assegni.
Articolo 59 - Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.
Nonché all'articolo 45, punto 3, penultimo comma della medesima legge:
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.
Dunque, almeno che il trattario non abbia subito un dissesto finanziario ... se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare. è possibile esperire azione causale o di arricchimento nei confronti del traente.

Assegno non pagato e precetto

Possiamo allora concludere che, in caso di mancato pagamento,  l'assegno può essere utilizzato come  "titolo esecutivo"  e, quindi, il beneficiario può notificare il precetto:

  1. al traente, sempre. Anche quando siano scaduti i termini di presentazione e pertanto non sia possibile ottenere il protesto dell'assegno né tantomento la dichiarazione del trattario o di una stanza di compensazione della Banca d'Italia circa il rifiuto di pagamento;
  2.  ai giranti ed agli eventuali avallanti solo quando l'assegno sia stato protestato  (punto 1 articolo 45 della legge assegni) o quando il rifiuto del pagamento sia stato constatato dal trattario o da una stanza di compensazione della Banca d'Italia (punti 2 e 3 articolo 45 della legge assegni).

E se l'assegno non è stato presentato nei termini?

Il portatore perde qualsiasi possibilità di esperire azione di regresso  quando l'assegno è presentato fuori termine. Gli resta praticamente un assegno firmato dal traente dove però non rilevabile alcuna documentazione ufficiale che attesti che  l'assegno è stato presentato nei termini e le motivazioni  per le quali non si è proceduto al pagamento, non potendo egli richiedere nè il protesto (punto 1 articolo 45 legge assegni),  né la constatazione equivalente al protesto ad opera della stanza di compensazione della Banca d'Italia  (punto 3 articolo 45 legge assegni),  né la dichiarazione del trattario  (punto 2 articolo 45 della legge assegni).

Quando il portatore non dispone  di un titolo esecutivo da utilizzare nei confronti dei giranti - quale è l'assegno protestato (punto 1 articolo 45 della legge assegni) o quello in cui il rifiuto del pagamento sia stato constatato dal trattario o da una stanza di compensazione della Banca d'Italia (punti 2 e 3 articolo 45 della legge assegni) - egli, può solo cercare di espletare un'azione causale finalizzata ad ottenere  un provvedimento esecutivo - tipicamente il decreto ingiuntivo -  sulla base del  rapporto che ha dato causa all'emissione dell'assegno (fattura,  contratto, scrittura privata).

In assenza anche di un elemento che attesti l'esistenza di qualsiasi rapporto sottostante all'assegno, resta da esperire  la sola  azione di arricchimento. quella cioè esercitata contro il traente (o il girante, o anche l'avallante, in questo caso) e finalizzata ad ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del portatore dell'assegno.

Prescrizione dell'azione di regresso

Analogamente, il portatore potrà solo espletare azione causale o di arricchimento quando, pur avendo presentato l'assegno nei termini l'azione di regresso risulta prescritta. Il che accade decorsi sei mesi dalla data dell'ultimo giorno utile presentazione dell'assegno.

Infatti, il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.).

Chi è il soggetto protestato

Per soggetto protestato laddove si indichi correntista, deve intendersi il titolare del conto corrente (nome cognome o ragione sociale) e di tutti i titolari nel caso di conto cointestato con firme congiunte.

Per gli assegni emessi per rappresentanza (società, cooperative, associazioni) il soggetto protestato è:

- il correntista in caso di rappresentanza espressa;
- il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa.

Il firmatario che ha sottoscritto per traenza l'assegno bancario da protestare, se diverso dal correntista e dal rappresentante fornito di poteri procuratori.

Motivazioni del protesto per mancanza di autorizzazione

Di seguito le possibili motivazioni del protesto di un assegno per deficit autorizzativo e l'indicazione del soggetto protestato.

  1. (codice 10) - Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso - inviata dalla banca - dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente (ex "conto estinto"), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto (La data di ricezione deve essere desunta dall'avviso di ricevimento della lettera raccomandata). Il soggetto protestato è il correntista.
  2. (codice 11) - Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso - inviata dal correntista - dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto. Il protestato è il correntista.
  3. (codice 12) - Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli articoli 9 e 10 - bis, lettera A) della legge 386/90. Il protestato è il correntista.
  4. (codice 13) - Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex "firma non autorizzata" e "firma revocata") o carente di potere (emissione in violazione dell'obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati). Il protestato è il soggetto firmatario.
  5. (codice 14) - Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni. il soggetto protestato è il correntista.
  6. (codice 15) - Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d'assegno (ex "firma sconosciuta"). Il soggetto protestato è il firmatario
  7. (codice 16) - Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità. Il soggetto protestato è il firmatario
  8. (codice 17) - Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all'emissione di assegni (articolo10-bis, lettera C., legge 386/90). Il soggetto protestato è il correntista.

Motivazioni del protesto per DIFETTO DI PROVVISTA - articolo 2, legge 386/90

  1. (codice 20) - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. Il soggetto protestato è il correntista.
  2. (codice 21) - Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Articolo 35 legge assegni) (ex “assegno revocato”). Il soggetto protestato è il correntista.
  3. (codice 22) - Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc). Il soggetto protestato è il correntista.

Motivazioni del protesto per IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO - articolo 2, legge 386/90

Tali causali rilevano solo ai fini del protesto e sono da utilizzare solo qualora non ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 1 e 2 della legge 386/90, per le quali sono previste le causali aventi codice iniziante con 1 e con 2; esse non rilevano, pertanto, ai fini della revoca di sistema e non sono utilizzabili per l’informativa ai Prefetti di cui all'articolo 8-bis della legge numero 386/90.

  1. (codice 30) - Assegno recante importo contraffatto. Il protestato è il correntista.
  2. (codice 31) - Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l’importo contraffatto. Il protestato è il correntista.
  3. (codice 32) - Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato. In particolare quando l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e non
    corrispondente allo specimen. Il protestato è il correntista.
  4. (codice 33) - Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato. In particolare quando l'assegno reca una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex “firma falsa”). Il protestato è il correntista.
  5. (codice 34) - Assegno denunciato smarrito o rubato e recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen. Il protestato è il correntista.
  6. (codice 35) - Assegno denunciato smarrito o rubato e recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. Il protestato è il correntista.
  7. (codice 36) - Assegno denunciato smarrito o rubato e recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen. Il protestato è il correntista.
  8. (codice 37) - Assegno denunciato smarrito o rubato e recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso. Il protestato è il firmatario.
  9. (codice 40) - Assegno emesso da correntista deceduto.

Iscrizione in CAI e revoca di sistema

La CAI (Centrale Allarme Interbancaria) si configura come servizio finalizzato al perseguimento del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, rappresentando lo strumento informativo necessario per dare attuazione al nuovo sistema sanzionatorio degli assegni bancari e postali.

Nel suo nucleo centrale l’archivio in discorso consente, infatti, di rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema realizzando una pubblicità costitutiva, necessaria per impedire a chi abbia emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista di emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla data di iscrizione nel medesimo archivio.

A differenza di quanto previsto per il bollettino informatico dei protesti, l’iscrizione dei dati nominativi nella Centrale d’Allarme Interbancaria non presuppone il protesto dell'assegno, ossia l’accertamento con atto pubblico del rifiuto di pagamento del titolo, essendo sufficiente che il trattario abbia accertato il mancato pagamento dell'assegno alla data della presentazione del titolo effettuata in tempo utile (dichiarazione equivalente al protesto per i soli effetti dell'azione di regresso). D’altro canto non in qualsiasi ipotesi di rifiuto di pagamento il trattario (banca o poste) è obbligato ad effettuare la segnalazione in CAI, ma soltanto qualora accerti che l'assegno sia stato emesso senza autorizzazione o senza provvista, e, in quest’ultimo caso, solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova di aver adempiuto al cosiddetto “pagamento tardivo” dell'assegno.

Diversamente, qualsiasi ipotesi di rifiuto del pagamento accertata con atto di protesto è destinata ad avere pubblicità nel bollettino, anche qualora per esempio attenga ad assegni emessi con firma apocrifa.

Casi pratici di asimmetrie delle segnalazioni registrate in CAI e RIP

Sussiste dunque un’evidente asimmetria tra gli assegni non pagati censiti nel bollettino dei protesti tenuto dalle Camere di commercio (Registro Informatico dei Protesti o RIP) e quelli segnalati alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI). Pertanto, è ben possibile che in relazione al medesimo titolo non pagato il soggetto non risulti iscritto in entrambi gli archivi, ma in uno solo di essi.

Ciò può accadere, per esempio, quando il titolo sia stato protestato per mancanza di provvista ma successivamente pagato nel “termine di grazia” di sessanta giorni: in tal caso, come detto, il soggetto protestato sarebbe censito nel bollettino della Camera di commercio (RIP) mentre non verrebbe iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria(CAI).

Infatti il “tempestivo” pagamento tardivo del titolo costituisce un ravvedimento operoso utile ad escludere l’applicazione della sanzione interdittiva della “revoca di sistema” (nonché di quella amministrativa prefettizia), ma non toglie ogni rilevanza alla mancanza di provvista al momento della presentazione del titolo, per cui il rifiuto del pagamento può essere legittimamente accertato con il protesto.

Viceversa, un titolo emesso senza provvista, per il quale non sia stato effettuato il pagamento tardivo e non sia stato levato il protesto, non sarebbe censito nel RIP ma darebbe luogo soltanto all'iscrizione del traente nella CAI.

3 Ottobre 2024 · Chiara Nicolai


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