recupero crediti alimentari e da mantenimento


L’obbligato che non corrisponde l’assegno dovuto ai figli e al coniuge separato o divorziato commette un reato indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’omissione, ai beneficiari non vengono comunque a mancare i mezzi di sussistenza

12 Gennaio 2026 - Marzia Ciunfrini


Come sappiamo, l'articolo 570 del codice penale prevede che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno [ ... leggi tutto » ]