pignoramento della pensione - impignorabilità del minimo vitale


Pignoramento indennità di disoccupazione

11 Luglio 2016 - Loredana Pavolini


L'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale: l'articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ed infatti, con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l'indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione. Ora, l'articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%. Attualmente, [ ... leggi tutto » ]


La consulta ribadisce la legittimità del minimo vitale impignorabile previsto solo per la pensione e non per lo stipendio

6 Aprile 2016 - Giorgio Martini


Il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 545 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari. Com'è noto, l'articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà [cosiddetta impignorabilità del minimo vitale - ndr]. In pratica la pensione può essere pignorata solo per la parte che eccede il minimo vitale, quantificato come equivalente alla misura massima mensile dell'assegno [ ... leggi tutto » ]


Trattenute sulla pensione per il recupero di pagamenti non dovuti – l’inps può prelevare il 20% solo sull’importo che eccede il minimo vitale

13 Gennaio 2016 - Lilla De Angelis


In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione. Diversamente argomentandosi, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta nel [ ... leggi tutto » ]


Lo stipendio anche se esiguo è sempre pignorabile nella misura del quinto dell’intera retribuzione netta

6 Dicembre 2015 - Ludmilla Karadzic


La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario o dello stipendio è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l'articolo 545 del codice di procedura civile il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi contenendo nel limite del possibile la somma pignorabile e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non si può ritenere arbitraria la norma che prevede l'impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio. Non può essere mosso al legislatore il rilievo di non aver tenuto conto dell'ipotesi in cui, per effetto del pignoramento e nonostante i limiti di impignorabilità che sono fissati, la retribuzione stipendiale o salariale [ ... leggi tutto » ]


L’impignorabilità del minimo vitale si applica solo alla pensione e non allo stipendio

5 Dicembre 2015 - Patrizio Oliva


L'articolo 545 del codice di procedura civile prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione (ma anche di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale (minimo vitale) aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge. In pratica il minimo vitale impignorabile per le pensioni viene quantificato come corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale (minimo vitale) aumentato della metà. Il Tribunale di Viterbo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull'articolo 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità del minimo vitale anche al lavoratore stipendiato (o salariato). Secondo i giudici del Tribunale viterbese, in pratica, si sarebbe dovuto estendere al pignoramento degli stipendi l'impignorabilità del minimo vitale allo scopo di garantire anche al lavoratore i mezzi [ ... leggi tutto » ]