famiglia separazione spese straordinarie figli


Spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli non economicamente indipendenti di genitori separati e divorziati » quando è necessario il preventivo accordo

27 Novembre 2017 - Marzia Ciunfrini


Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese [ ... leggi tutto » ]


Spese straordinarie per i figli – nessun obbligo di concertazione preventiva con il coniuge separato non affidatario

27 Febbraio 2017 - Marzia Ciunfrini


Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4753/17 [ ... leggi tutto » ]


Separazione e spese straordinarie per i figli – il coniuge non affidatario può evitare il rimborso della quota solo se dimostra che esse non erano necessarie o sostenibili

4 Marzo 2016 - Piero Ciottoli


Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie ai bisogni del minore. Per quanto attiene le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli, la giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poterle effettuare. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare [ ... leggi tutto » ]


Spese straordinarie per il mantenimento dei figli – nessun obbligo di informazione e concertazione preventiva a carico del coniuge separato affidatario o collocatario

31 Luglio 2015 - Marzia Ciunfrini


Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso . Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale. L'accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli ha rilevanza relativa e non assume carattere vincolante essendo ispirate all'esclusivo interesse del minore. La rispondenza delle spese all'interesse del minore, la commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il [ ... leggi tutto » ]


Separazione e spese straordinarie per i figli – non possono essere corrisposte in modo forfetario

11 Giugno 2015 - Lilla De Angelis


Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi. Per quanto attiene l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del coniuge obbligato e determinato in misura onnicomprensiva, va precisato che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli; la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o [ ... leggi tutto » ]