cattivi pagatori e protestati


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]


Protesto illegittimo? » si al risarcimento danni per lesione dell’immagine

9 Settembre 2014 - Gennaro Andele


La lesione dell'immagine del soggetto protestato per effetto dell'illegittima levata del protesto determina un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17288/14. Come accennato, il danno all'immagine causato dal protesto illegittimo deve essere risarcito. Inoltre, se l'imprenditore non riesce a raccogliere tanto le prove del danno quanto quelle sull'entità del danno medesimo, la liquidazione può avvenire in via equitativa, ossia sulla scorta di quanto appare giusto al giudice. [ ... leggi tutto » ]


Traente impone all’istituto di credito di non pagare l’assegno » sussiste rischio di protesto

4 Settembre 2014 - Andrea Ricciardi


Nel caso in cui il traente imponga al proprio istituto di credito di non pagare un assegno bancario, esiste il pericolo di protesto. Pensateci due volte prima di ordinare alla vostra banca di non pagare un assegno già emesso. In questa fattispecie si rischia, infatti, di subire un protesto. Il pericolo sussiste anche se si ritiene che il soggetto a cui è stato consegnato il titolo non abbia più ragioni di credito nei confronti del traente. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23077/14. A parere degli Ermellini il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla propria banca di non pagarlo più si assume il rischio del protesto: inoltre, se provvede a ritirare tutti i soldi dal conto o lo estingua del tutto è anche soggetto a una sanzione amministrativa. Questa prassi non può essere tollerata, sempre a detta dei Giudici Supremi, neanche dall'intento di prevenire [ ... leggi tutto » ]


L’illegittima levata del protesto determina un danno che va risarcito

1 Settembre 2014 - Ludmilla Karadzic


L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17288/14. [ ... leggi tutto » ]


Pagamento in ritardo di cambiale

27 Agosto 2014 - Simone di Saintjust


Lei non è iscritta, in relazione alla cambiale insoluta, "all'albo dei cattivi pagatori", ma al registro telematico dei protesti. Per poter cancellare il protesto è necessario innanzitutto pagare la cambiale al creditore, compresi interessi e spese maturate, e successivamente presentare istanza di cancellazione del protesto alla CCIAA competente o direttamente alla cancelleria del Tribunale. Il problema è che l'istanza di cancellazione del protesto prevede la presentazione del titolo in originale, unitamente alle altre formalità, quindi lo smarrimento del titolo da parte del prenditore complica notevolmente la faccenda. Fortunatamente, una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 sembra dare ragione al debitore che voglia cancellare il protesto anche in assenza del titolo in originale, ma credo che sarà opportuno, in questo caso, che Vi facciate assistere da un legale. In alternativa, il protesto viene cancellato d'ufficio decorsi 5 anni dalla levata. [ ... leggi tutto » ]