CAI iscrizione per assegno non pagato


Il mancato rispetto del termine di dieci giorni per l’invio della comunicazione di revoca di sistema non può essere invocato dal traente del titolo risultato impagato per contestare la legittimità della segnalazione del proprio nominativo in cai

26 Agosto 2016 - Ludmilla Karadzic


La normativa vigente (articolo 9-bis, legge 386/1990) recante la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevede che il preavviso di revoca venga inviato dalla banca entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo parzialmente o integralmente scoperto. La comunicazione deve essere effettuata presso il domicilio eletto dal traente (colui che ha emesso l'assegno) a norma dell'articolo 9-ter. Tuttavia, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto deve ritenersi dettato nell'interesse non già del traente dell'assegno, bensì dei terzi che con questi intrattengano rapporti. Lo si evince chiaramente dalle conseguenze che lo stesso legislatore riconnette al mancato rispetto del termine da parte della banca trattaria, la quale rimane obbligata a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione anche se manca o è insufficiente la provvista. In altre parole, il mancato rispetto del termine da parte della banca non può essere [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile scoperto ed omesso protesto – e’ sufficiente la segnalazione in cai

28 Settembre 2015 - Simonetta Folliero


La segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è sufficiente a tutelare adeguatamente l'interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l'assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell'ottenerne il pagamento. Per altro verso, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacità solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema. Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4970/15. [ ... leggi tutto » ]


Iscrizione in cai – illegittima se il pagamento tardivo dell’assegno viene comunicato oltre i termini di legge ma prima che sia stata attivata la procedura di segnalazione

23 Giugno 2015 - Tullio Solinas


Può accadere che il pagamento tardivo di un assegno scoperto avvenga entro i 60 giorni previsti e che la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione (quietanza liberatoria) giunga alla banca dopo tale termine, ma prima che sia stato dato avvio alla procedura di segnalazione in CAI (Centrale Rischi Interbancaria). In tale ipotesi, è illegittima l'iscrizione in CAI del nominativo di chi ha emesso l'assegno scoperto perchè, in tal modo, la banca integra un comportamento contrario alla buona fede. Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario, infatti, non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la segnalazione in CAI da parte della banca, tenutavi per legge. In pratica, ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Pagamento tardivo dell’assegno avvenuto nei termini ma quietanza presentata con tempestivo ritardo

14 Settembre 2013 - Ornella De Bellis


Numerose precedenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno stabilito il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge del nominativo del traente al suddetto archivio. (cfr. ex multis Collegio Roma decisione numero 1849/12). Pertanto ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento tardivo dell'assegno effettuato nei termini, il trattario che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, secondo buona fede, procedervi. [ ... leggi tutto » ]