Commissione di massimo scoperto – nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell’importo in affidamento

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il 26 giugno 2009  c'è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d'estate, un decreto legge che contiene  anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa  commissione di massimo scoperto.

L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell'importo dell'affidamento.

  Pena la nullità della clausola.

L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’articolo 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l'importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.

In seguito al dl anticrisi che sei mesi fa aveva messo al bando la commissione dichiarandola nulla sotto alcune condizioni, le banche si erano attrezzate di fatto reintroducendo il massimo scoperto con una veste nuova: recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente e onere per passaggio a debito nel trimestre.

La clausola di massimo scoperto era stata messa sotto accusa dall'Antitrust come elemento discriminante e poco trasparente nel rapporto tra istituti di credito e clienti.

Già nelle “lenzuolate” di Bersani era prevista la sua abolizione, mai realizzata però dalle banche.

Cosa era la commissione di massimo scoperto (CMS)

Si intende per commissione di massimo scoperto il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto. Applicata sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, la commissione di massimo scoperto era applicata per tutti e tre i mesi, anche se in tale periodo il cliente era finito in passivo solo per un giorno. A gennaio 2009 il Parlamento aveva sancito con il Decreto Anticrisi (articolo 2 bis) la nullità delle commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un'apertura di credito.

Nella pratica bancaria è dato individuare due differenti metodi di calcolo del corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall'intermediario ma non utilizzata dal cliente.

La ragione economica sottostante alla prima delle applicazioni evidenziate viene individuata nella circostanza che la banca non fa previsioni sul singolo rapporto ma sulla totalità dei rapporti con i propri clienti, non destinando allora risorse per l'ipotesi in cui tutti i clienti utilizzino contemporaneamente e per l'intero l'apertura di credito concessa, ma riservando la provvista a previsioni medie di utilizzo. In tal caso, ragionando sulla massa, utilizzi superiori alle previsioni statistiche determinano per la banca la necessità di rivolgersi a sua volta ad altri intermediari, il che costituisce un costo aggiuntivo poi addebitato al cliente.

Tale applicazione della clausola, peraltro, viene a sovrapporsi alla disciplina dei frutti civili, sottospecie interessi, poiché in entrambi i casi si assiste a una ipotesi di corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi (i clienti) di beni propri (della banca), sebbene con metodi di calcolo differenti. Non confondibile, al contrario, la commissione di massimo scoperto con gli interessi nella seconda ipotesi, ove non si ha un corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi di beni propri, bensì un corrispettivo per il mancato godimento da parte di terzi di beni propri.

Per porre una domanda sulla commissione di massimo scoperto, sui servizi bancari, carte di credito e di debito nonché su altri argomenti correlati, clicca qui.

26 Giugno 2009 · Simonetta Folliero





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!