Sovraindebitamento e fallimento delle persone fisiche – Le modifiche alla legge 108/96 sull’usura

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Il 1° aprile 2009 il Senato ha approvato  la modifica della legge 108/96 sull’usura, semplificando molte delle procedure esistenti ed introducendo la procedura del concordato per le famiglie sovraindebitate.  Il provvedimento è ora all'esame della Camera e, molto probabilmente verrà approvato in tempi brevissimi (e senza modifiche rilevanti) per rispondere a tutte quelle famiglie che da anni ormai sono alle prese con una riduzione del reddito reale ed ora con le conseguenze della crisi finanziaria mondiale.

Viene  così introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento già diffuso in altri paesi.

E'  stata, in pratica, ipotizzata una procedura volta a pervenire, con l'assenso di una entità qualificata di creditori, ad un concordato per debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, allo scopo di "evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato".

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento delle famiglie, sarà  consentito alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.

Per "sovraindebitamento"  si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

Ma come funzionerà la nuova legge sul sovraindebitamento?

Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;
d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;
e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.

Per accedere alla procedura di concordato con i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovra-indebitato.

Nel caso in cui i beni del sovra-indebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovra-indebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovra-indebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.

La domanda deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovra-indebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo miliare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovra-indebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tal caso gli elenchi indicati devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

Alla domanda può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovra-indebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovra-indebitato, o sovra-indebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

Il sovraindebitato che presenta la domanda è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero. Costituisce reato per il sovra-indebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione dietro dettagliata riguardanti lo stato attivo e passivo.

Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda, l'omessa notizia costituisce reato (I reati richiamati sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con una multa pari a 5.160,00 euro).

Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e, nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.

Il giudice di pace rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale.

La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione, il parere favorevole. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale ad accettazione alla partecipazione alla procedura.

Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovra-indebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovra-indebitato.

Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.

Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.

Il giudice di pace, anche avvalendosi di esperti, propone al sovra-indebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
b) riduzione dei crediti;
c) rateizzazione dei crediti;
d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità nei pagamenti rateali.

Il concordato deve essere approvato dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura.

Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori risolve il concordato; in tal caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovra-indebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

Infine il giudice di pace dichiara, sentiti gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori.

Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.

La stipulazione del concordato attraverso la procedura descritta consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni.

Per fare una domanda  sul sovraindebitamento, sulla legge riguardante l'introduzione dell'istituto del fallimento delle persone fisiche, sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, su usura e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

6 Maggio 2009 · Loredana Pavolini