Prescrizione assegno di mantenimento » non c’è sospensione fra coniugi separati

Diciamo innanzitutto che, per giurisprudenza consolidata, in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive nel termine di cinque anni non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.

Tuttavia l'articolo 2941 del codice civile stabilisce che la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi. Il problema è allora capire se fra coniugi separati valga o meno la sospensione della prescrizione, dal momento che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la separazione personale crea solo un'attenuazione del vincolo coniugale.

Sotto tale profilo, va osservato che la ratio contenuta nella disposizione del codice civile, intesa ad evitare che la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge debitore si risolva in un vantaggio per quest'ultimo, non ricorre nell'ipotesi del coniuge separato. Infatti, in questa circostanza, l'unità familiare è già entrata in crisi e si è già verificato un intervento giudiziale nel momento della pronuncia della separazione.

Non rileva, soltanto il venir meno della convivenza, circostanza già di per sé non ostativa all'instaurazione fra coniugi separati di azioni giudiziarie, che di certo non possono determinare una crisi familiare già conclamata, quanto la sopravvenienza alla separazione di rilevanti conseguenze di natura giuridica, tali da consentire una sostanziale assimilazione alla situazione che caratterizza gli ex coniugi, come il venir meno della presunzione di paternità, ove la nascita di un figlio intervenga dopo il decorso di trecento giorni, ovvero la sospensione degli obblighi della fedeltà e di collaborazione.

I rapporti patrimoniali fra coniugi separati, dunque, non risultano diversi da quelli operanti fra coniugi già divorziati: e pertanto, in tale contesto, non opera alcuna sospensione della prescrizione quinquennale.

Nei termini appena esposti si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7981 del 4 aprile 2014.

30 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic