Sinistro stradale provocato da minore » Ne risponde il maggiorenne

È il proprietario dell'auto, maggiorenne, a rispondere del sinistro provocato dal fratello minore che gli ha sottratto le chiavi. Insufficiente la custodia nel cassetto di un comodino in casa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 16217/13, ha sancito che: Non sussiste la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 Cc, consistente nel fatto che la circolazione del mezzo era avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma contro la sua volontà, avendo egli adottato la diligenza e cautela nel conservare le chiavi dell'auto in un cassetto chiuso, così rendendole indisponibili per chiunque ed essendo egli lontano dal suo domicilio al momento dell'utilizzo dell'autovettura.

Questo perché per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 Cc, non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (nella specie, non risulta fornita la prova liberatoria visto che il ricorrente non ha specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte dal fratello e per non aver indicato, in corso di causa, i testi con cui dimostrare detta circostanza).

Pertanto, a parere dei Supremi giudici, in tema di sinistro stradale commesso dal conducente minorenne di un autoveicolo e quindi di responsabilità del proprietario maggiorenne, ai fini della prova liberatoria della presunzione di colpa è necessario dimostrare che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la propria volontà e non semplicemente senza il proprio consenso.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del titolare del veicolo contro la decisione della Corte d’appello di Potenza che lo ha condannato al pagamento di 36 mila euro all'assicurazione per indennizzare un pedone, investito dal fratello minorenne che si era impossessato della macchina.

La sesta sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto irrilevante che la circolazione dell'autoveicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, (in quanto all'epoca dell'incidente egli non era convivente con il fratello minore poiché stava effettuando il servizio obbligatorio di leva) e che il minore aveva forzato il cassetto, dove le chiavi dell'auto erano custodite, per impossessarsene.

Insomma, per Piazza Cavour non sussiste la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 Cc, consistente nel fatto che la circolazione del mezzo era avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma contro la sua volontà, avendo egli adottato la diligenza e cautela nel conservare le chiavi dell'auto in un cassetto chiuso, così rendendole indisponibili per chiunque ed essendo egli lontano dal suo domicilio al momento dell'utilizzo dell'autovettura.

Questo perché per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 Cc, non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.

Nel caso in esame, non risulta fornita la prova liberatoria visto che il ricorrente non ha specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte dal fratello e per non aver indicato, in corso di causa, i testi con cui dimostrare detta circostanza.

Per queste motivazioni, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso e confermato la sentenza.

4 Luglio 2013 · Marzia Ciunfrini




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