Sgravio della cartella esattoriale – come si ottiene

Cosa è lo sgravio della cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all'ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Tipologie di sgravio della cartella esattoriale

Il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di sgravio in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

  • sgravio della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente lo sgravio (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di sgravio della cartella esattoriale all'agente della riscossione.
  • sgravio della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell'ente creditore (impositore) deve inviare all'agente della riscossione l’ordine di rimborsare al Contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l'agente della riscossione provveda alla restituzione.
  • sgravio della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudicidi Pace e dai Giudici Ordinari.

Sgravio della cartella esattoriale per autotutela

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all'ufficio dell'ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo gravio della cartella esattoriale stessa. Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Ad esempio:

  • nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di contravvenzione;
  • nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.

Con la documentazione dell'avvenuto pagamento o dell'insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

  • recarsi all'ufficio dell'ente creditore (o impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell'ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;
  • presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all'iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

  • se l’ufficio dell'ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all'agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;
  • se l’ufficio dell'ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di sgravio della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (articolo 2 quater del decreto legge numero 564 del 1994; Decreto ministeriale numero 37 del 1997). L'ufficio quindi procede allo sgravio della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di sgravio, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l'ente creditore riconosce fondati.

È bene ricordare che l’istanza per lo sgravio della cartella esattoriale in autotutela non sospende di per sé la riscossione delle somme indicate nella cartella esattoriale.

Sgravio cartella esattoriale per decisione giudiziale

Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenerne lo sgravio. Lo sgravio della cartella esattoriale deve essere ultimato entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio della cartella esattoriale l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione di sgravio della cartella esattoriale.

Se lo sgravio della cartella esattoriale non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il “giudizio di ottemperanza”.

Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finché non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva può comunque sollecitare l’ufficio invocando l'applicazione della legge numero 241 del 1990.

Sgravio della cartella esattoriale - Il giudizio di ottemperanza per le sentenze divenute definitive

Scaduto il termine entro il quale l'ufficio era tenuto ad adempiere agli obblighi imposti in una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreché l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all'esecuzione.

Richiesta di sospensione della riscossione della cartella esattoriale

Le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2013 (legge numero 228/12), stabiliscono che se un cittadino ritiene non dovuta una una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.

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17 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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27 risposte a “Sgravio della cartella esattoriale – come si ottiene”

  1. Anonimo ha detto:

    Poniamo che la sentenza sia davvero interpretabile nel senso di non dover sgravare le somme relative all’IVA, mi chiedo, una volta che l’Agenzia delle Entrate conceda uno sgravio totale, può rettificarlo? Può quindi richiedere somme sgravate in precedenza?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non ha senso che venga sgravato un carico in cartella esattoriale e non l’IVA che è una percentuale del primo importo. Pertanto, la problematica deve essere ben più complessa ed articolate di quanto qui semplicemente rappresentato.

  2. Anonimo ha detto:

    A seguito di una sentenza favorevole al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha concesso uno sgravio totale della cartella. Successivamente ci ha ripensato e ha richiesto solo le somme relative all’IVA iscritte nella cartella, sostenendo che la sentenza non comportasse lo sgravio anche di queste. Può farlo? Ci sono delle preclusioni?

    • Ho i miei dubbi che quello dell’Agenzia delle Entrate sia un comportamento legittimo: tuttavia, per rispondere al quesito con cognizione di causa, bisognerebbe conoscere i fatti all’origine del contenzioso ed il dispositivo della sentenza.

  3. Anonimo ha detto:

    Se l’ente ha proceduto ad effettuare lo sgravio della cartella a seguito di sentenza della commissione tributaria ed in seguito l’Agenzia delle Entrate -Riscossione propone l’appello per riformare la sentenza, l’Ente come deve comportarsi?
    Anna

  4. Anonymous user Utente anonimo ha detto:

    Mi è arrivata da Equitalia una cartella da pagare per un’ammenda pari a poco più di mille euro (ente creditore il tribunale). Ma mi son reso conto che la somma era sbagliata. Grazie alla segnalazione del mio avvocato, il tribunale si è reso conto dell’errore e ha comunicato al legale che avrebbe proceduto con uno sgravio parziale. Ora che succede? Mi viene notificata una nuova cartella da Equitalia oppure devo recarmi io presso una filiale e pagare quanto dovuto, ossia la somma inferiore rispetto alla cartella errata?

    • Rosario Scarnecchia ha detto:

      Il Tribunale creditore comunicherà l’intervenuto sgravio al concessionario della riscossione, il quale annullerà la precedente cartella e ne notificherà una nuova con l’ammontare corretto del dovuto. L’ultima cosa da fare, a meno che non si voglia consapevolmente entrare in un circolo vizioso, è quella di recarsi agli sportelli del concessionario per pagare un debito non ancora definito (l’importo verrebbe, al più, associato come versamento in acconto all’attuale, unica, cartella esistente con le problematiche conseguenti di cui non riferisco per evitare di terrorizzarla).

      Tuttavia, tenuto conto delle lungaggini della procedura nonché del cambio di concessionario intervenuto a luglio 2017 (da Equitalia ad Agenzia Entrate-Riscossione) sarebbe forse il caso di procurarsi in Tribunale l’attestato di sgravio per esibirlo, eventualmente, al concessionario nel caso in cui, nelle more del perfezionamento della pratica, ritenesse di avviare qualche azione esecutiva (tipo fermo amministrativo del veicolo).

  5. vito79 ha detto:

    Scusate ma la materia è molto complessa e non sò spiegarmi bene, scrivo proprio le voci della cartella così magari riesco meglio:
    -La somma dovuta causa ici ’99 non pagata è 186,96 € (da questa somma l’ufficio tributi comunale dice di poter scalcolare la solo quota maggiorativa aggiunta per mancato pagamento)
    -poi ci sono i “Diritti di notifica” pari a € 5,56 che non credo si possano sgravare
    -poi ci sono gli “Int. Mora/somme aggiuntive” pari a 119,15 € è su questi che ho il dubbio, deve sgravarmeli Equitalia giusto? devo fare comunque richiesta di sgravio a Equitalia? Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La procedura corretta prevede l’invio all’ente creditore che figura nella cartella – e per conoscenza all’esattoria – di una raccomandata AR, allegando fotocopia della cartella stessa e chiedendone la corretta riformulazione senza le sanzioni, ai sensi sia del decreto ministeriale n. 37/1997 per errore palese (è il cosiddetto decreto sulla “autotutela”), sia degli articoli 8 e 25 del decreto legislativo n. 472/1997 per non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.

      Comunque, la cartella verrà ricalcolata anche per quel che riguarda gli interessi di mora e le spese di esazione.

  6. vito79 ha detto:

    Buongiorno a tutti,
    stamane ho chiesto lo sgravio (al comune quale ente impositore) delle sanzioni amministrative relative a una cartella esattoriale derivante da mancato pagamento Ici anno 1999 intestata a mio padre deceduto nel 2011.
    Mi dicevano all’ufficio tributi che loro possono sgravare la loro parte di interesse (il 30% di sanzione x mancato pagamento) ma non gli interessi/mora della cartella esattoriale stessa (che sono davvero un bel pò circa 120 euro). Ora mi chiedo, dopo che il comune avrà proceduto con lo sgravio di sua competenza posso chiedere anche lo sgravio degli interessi/mora presso equitalia che ha emesso la cartella? Non dovrebbe avvenire in automatico ciò? grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Equitalia lavora per il Comune, non in proprio. Quindi deve fare quello che il Comune decide di fare. Tuttavia, come spesso succede in queste circostanze e quando ci sono di mezzo PA ed Equitalia, la mano sinistra non sa cosa fa quella destra. Ed allora basterà (uso un eufemismo, perchè molto probabilmente dovrà recarsi più volte negli uffici competenti) presentare ad Equitalia un documento che attesti lo sgravio concesso dal Comune.

      E’ vero, le comunicazioni dovrebbero avvenire in automatico fra creditore ed agente della riscossione, senza coinvolgere il cittadino. Ma, tutto dipende dalla propensione al rischio dell’interessato. Confidando che le cose vadano come dovrebbero andare, le faccenda potrebbe complicarsi …

  7. Marco ha detto:

    buongiorno, già nel 2007 ho ricevuto uno sgravio su una cartella ingiustificata in quanto faceva riferimento ad una multa pagata correttamente. Ho però notato nella sezione on line dell’equitalia che la cartella rimane aperta, con importo dovuto 5.85 per spese di notifica, mentre le somme dovute si considerano annullate appunto per sgravio. Che cosa devo fare?

    • cocco bill ha detto:

      Nulla. Quelle spese dovranno essere corrisposte ad Equitalia dall’ente impositore che ha iscritto a ruolo importi non dovuti.

  8. rocco ha detto:

    rocco, io ho ricevuto una cartella esattoriale equitalia nel 17/07/2006 il problema che ho fatto la richiesta di prescrizione nei tempi giusti.
    il giorno che andai al tribunale di fixx trovai un avv. conocsente, spiegai tutta la vicenda è preparò il modulo lo consegno al cancelliere è fisso la data dell udienza febbraio 2007, comunico anche all equitalia il fermo della cartella, tutto sembrava andare bene fino al giorno dell udienza che io non avendo fatto nessuna delega all avv. non fu in grado di difendermi, io non ero andato perchè l avv. mi disse che se la sbrigava lui. ho chiesto a equitalia mi dicono che è ancora li non e stato tolto lo sgravio, cosa devo fare non so come venire fuori da questa situazione vado a cose peggiore, potreste consigliarmi in questo casino, ho letto prima il primo grado, dopo l appello è infine la cassazzione, stanno facendo tutto questo della mia cartella esattoriale, madonna santa, ringrazio a tutti di questo forum ciao.

  9. Raffaele ha detto:

    Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione.
    Ma qualora l’ufficio intenda presentare appello in 2 grado, con quale titolo potrebbe richiedere il pagamento in caso di Sua vincita dell’appello se la cartella è stata sgravata?

    • c0cc0bill ha detto:

      Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria (supponiamo in 1 grado), il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio della cartella della cartella entro 90 giorni dalla notifica della decisione.

      Le risulta? Io ho altre informazioni.

      La sentenza di condanna dell’ufficio finanziario o del concessionario del servizio di riscossione, sia essa emessa dalla Commissione Provinciale o in grado di appello dalla Commissione Regionale, non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato, cioè quando si sono esauriti tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini, non è più impugnabile.

      E’ però vero che:

      Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, D.Lgs. n. 546/92).

      La richiesta di sospensione può essere proposta per gli avvisi di accertamento, di liquidazione del tributo, di riscossione, di esecuzione, sia per le imposte dirette che indirette. Essa deve essere formulata alternativamente nell’atto del ricorso, oppure con un’apposita istanza notificata alle parti e depositata nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

      Le Commissioni Tributarie Regionali possono sospendere l’esecuzione delle sanzioni anche in presenza di una sentenza dei giudici di prima istanza favorevole all’Amministrazione finanziaria (art. 19, D.Lgs. n. 472/97).

    • Raffaele ha detto:

      Infatti non trovo alcun riscontro circa l’annullamento della cartella entro i 90 giorni “quando essa è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria”.

      Mi capita però di ottenere uno sgravio di una cartella a seguito di vittoria in primo grado e contemporaneamente però l’ufficio presenta appello.
      Anche se l’ufficio vincesse l’appello cosa potrebbe fare? Riemettere la cartella già sgravata?

    • c0cc0bill ha detto:

      Si tratta di un comportamento (lo sgravio della cartella dopo una sentenza favorevole al contribuente in prima o seconda istanza) encomiabile ed equo da parte dell’ente impositore, ma non dovuto.

      E’ chiaro che a sentenza definitiva ribaltata ci sarebbe, in questo contesto, l’emissione di una nuova cartella.

    • Raffaele ha detto:

      Ma come può il concessionario emettere una nuova cartella? La sentenza favorevole all’ufficio non attribuisce di per sè il diritto a riscuotere. Essa accoglie o respinge la tesi dell’ufficio e quindi avalla o rende illegittimo l’atto esecutivo (la cartella appunto).

      Potrebbe ad esempio configurarsi una situazione per cui un nuovo atto esecutivo non potrebbe essere emesso per intervenuta decorrenza dei termini.

    • c0cc0bill ha detto:

      Ho capito: lei si sta preparando se perde in appello o in Cassazione.

      Lei dice: hanno sbagliato a farmi lo sgravio ed anche se ribaltano la sentenza di primo grado non possono fare più nulla.

    • Raffaele ha detto:

      Direi che è proprio così!

  10. agatino ha detto:

    Buon giorno
    ho ricevuto una cartella esttoriale con ingiunzione di pagamento relativamente a n.02 verbali: 1 che rigurda la prefettura e 1 che riguarda i vigili urbani di catania.Ebbene poiche’ esistono i termini per la prescrizione, ho fatto ricorso al giudice di pace per quanto concerne il comune.
    Relativamente al secondo verbale (stessa cartella) poiche’ l’avevo a suo tempo pagata con 15 giorni di ritardo, mi sono recato presso la se.ri.t di catania incaricata per il recupero e ho dimostrato loro il pagamento gia’ effettuato del verbale ( in ritardo).Mi e’ stato riferito che non dovevo pagare piu’ niente e dovevo chiedere in prefettura lo sgravio; cosi’ ho cercato di fare ,solo che in prefettura mi hanno detto il totale contrario, cioe’ che non era vero e che dovevo lo stesso pagare l’importo.
    Cosa posso fare per risolvere la questione che e’ diventata annosa e pesante?Preciso che all’origine la multa era di € 137, 00 e oggi mi chiedono 275,00 oltre la somma gia’da me pagata a suo tempo.Ringrazio immensamente e distintamente saluto

    • weblog admin ha detto:

      Agatino, mi dispiace ma una multa pagata con un solo giorno di ritardo equivale ad una multa non pagata.

      Quello che devi chiedere alla Serit è uno sgravio parziale. Devi cioè pagare l’importo in cartella esattoriale (multa raddoppiata in genere, più spese di notifica, provvigioni all’esattore, interessi di mora ecc…) da cui deve essere sottratto quanto a suo tempo pagato (in ritardo).

  11. Marco ha detto:

    Io ho ricevuto comunicazione dall’ INPS dello sgravio di due cartelle esattoriali ,sgravio da loro comunicato al Concessionario per via telematica, ma poi dopo un mese e mezzo e’ arrivata dal Concessionario una cartella di pagamento relativa ad una delle due cartelle sgravate.E’ normale oppure meglio recarsi presso l’ufficio del Concessionario della riscossione ?

    • weblog admin ha detto:

      Conviene andare dal Concessionario ed esibire i provvedimenti di sgravio. Non mi dica che è pazzesco. Lo so bene. Ma purtroppo con Equitalia ed INPS di mezzo c’è da aspettarsi questo ed altro.

  12. Ilaria ha detto:

    Ma allora presentare un’istanza di sgravio equivale alla presentazione di un’istanza di annullamento. Nel senso che sgravio e annullamento sono due sononimi indifferentemente utilizzabili?

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