Cosa è la CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria)
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Presentiamo di seguito una scheda informativa sulla CAI – Centrale Allarme Interbancaria, un archivio gestito dalla società SIA per Bankitalia, che raccoglie i dati dei soggetti classificati come cattivi pagatori per emissione di assegni senza provvista o autorizzazione e/o per utilizzo irregolare di carte di credito.
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e’ l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’italia ai sensi della legge 205/99 e del decreto legislativo 507/99, nonche’ dal regolamento attuativo di quest’ultimo (decreto Ministero della giustizia 458/01) e dal regolamento della Banca d’Italia del 29/1/02.
Questo archivio informatizzato e’ stato istituito in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l’emissione di assegni senza provvista o autorizzazione, e la Banca d’Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l’Automazione.
Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l’autorita’ giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).
Nell’archivio confluiscono i seguenti dati:
- le generalita’ (dati anagrafici, codice fiscale e domicilio) dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti. In questi casi scatta la cosiddetta “revoca di sistema”, ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l’obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta – in concreto – il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio;
- gli estremi (coordinate, divisa, importo) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche’ degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
- le generalita’ dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di mancati pagamenti delle somme relative a prelievi o transazioni effettuati con le stesse. Questa iscrizione rimane per due anni ma non comporta lo scatto di alcun divieto. Il soggetto potrebbe ottenere quindi altre carte di pagamento, a discrezione dell’ente emittente;
- i dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
- le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista (che potrebbero prevedere il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni), nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo definitivo;
Nell’archivio vengono anche registrati i dati non nominativi (anonimi) relativi agli assegni e alle carte a rischio, ovvero, per esempio, quelli per i quali e’ stato denunciato il furto o la perdita (per gli assegni vengono segnatale le coordinate, la divisa, l’importo, per le carte l’emittente, il numero e la scadenza).
12 Giugno 2013 · Simonetta Folliero
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Ho nel giugno del 2016 ho avuto un assegno di 400 euro protestato ed ho avuto poi la segnalazione in cai. Ho richiesto nel mese di Marzo scorso ad una società la mia situazione perchè ho altre pendenze ed è uscita questa segnalazione per l’assegno. Avevo però letto che a dicembre avrei potuto richiedere un libretto di assegni. Ma la mia banca Intesa san Paolo si rifiuta di darmelo in quanto mi dice non posso ancora riceverlo. Ma posso prima o poi riaverlo o non riuscirò più ad ottenere un libretto di assegni??? stessa domanda vale per la revoca della mia carta di credito sempre stesso periodo giugno 2016.
La revoca della facoltà di emettere assegni in seguito alla segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) dura, normalmente, sei mesi. Tuttavia, se chi ha emesso l’assegno privo di copertura è recidivo, oppure l’importo dell’assegno è particolarmente elevato, il Prefetto può disporre la revoca per un periodo di tempo maggiore, a propria discrezione. Può anche capitare che la banca decida, unilateralmente, di chiudere il rapporto di conto corrente oppure di lasciarlo aperto, ma senza consegnare un carnet al correntista aduso ad emettere assegni scoperti. Anche questa eventuale scelta della banca non è contestabile in quanto a legittimità.
La situazione si complica in caso di protesto e di inevitabile iscrizione del debitore inadempiente nel Registro Informatico dei Protesti (RIP): in tale evenienza, solo dopo cinque anni il correntista può ricominciare ad emettere assegni.
Se si e protestato per emissione assegno scoperto la banca o posta puo chiudermi il conto e posso avere problemi ad aprirne uno nuovo? io ho il cc in posta grazie in anticipo
Difficilmente al protestato viene aperto un conto corrente nuovo. Anche quello in essere può essere chiuso, venendo a mancare il necessario rapporto di fiducia fra banca e cliente.
Ho un protesto da ormai 5 anni e volevo sapere se dopo tutto questo tempo posso essere cancellato automaticamente sia dalle Banche che dal CAI.
Le notizie dei protesti vengono conservate per cinque anni dal momento della loro iscrizione, periodo durante il quale potrebbe subire le azioni esecutive eventualmente messe in atto dal creditore insoddisfatto (precetto, pignoramento, etc.).
I dati possono essere modificati, sospesi o annullati per diverse ragioni, ovvero in caso di pagamento della cambiale protestata entro un anno dalla data di levata, in caso di riabilitazione (di un protesto che riguarda un assegno o una cambiale pagata dopo l’anno) nonché, ovviamente, in caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente.
Nel caso in cui non avesse pagato l’iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiche’ la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico. In caso contrario l’interessato potra’ chiederla rivolgendosi al Presidente della Camera di Commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell’attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.
Mentre se ha pagato, la cancellazione deve essere richiesta solo ottenendo la riabilitazione da parte del Tribunale, qualora nel frattempo non si sia stati protestati di nuovo. Rimane comunque da vedere, poi, se il pagamento sia sufficientemente tempestivo da evitare le eventuali azioni esecutive del creditore.
Se pagamento tardivo, ma entro 60 gg, non c’è iscrizione CAI
Non c’è nulla di definito per legge, Luigi.
Tutto è rimandato al contratto firmato fra le parti.