Simone di Saintjust

I problemi potrebbero derivare da un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore, avviato dal creditore non rimborsato.

Va subito precisato che a questa tipologia di azione esecutiva si fa raramente ricorso: il creditore deve anticipare le spese per il trasporto e per la custodia dei beni pignorati (l’alternativa sarebbe lasciarli in custodia al debitore) oltre a quelle per la vendita all’asta, con la quasi certezza di non poter recuperare, se non il capitale residuo a debito, nemmeno i costi sostenuti.

E, dunque, il creditore si affida al pignoramento presso la residenza del debitore solo quando è sicuro di potervi rinvenire oggetti ed arredi di pregio.

In più c’è da dire che, spesso, i beni pignorati non sono di proprietà del debitore (si pensi agli appartamenti locati con mobilio o a soggetti accolti in convivenza per spirito di pura ospitalità).

In tale circostanza il terzo può “liberare” i beni pignorati promuovendo azione di opposizione all’esecuzione presso il Tribunale competente (è necessaria l’assistenza legale) con l’esibizione di idonea documentazione (contratto di affitto o di comodato registrati all’Agenzia delle entrate oppure fatture di acquisto dei beni oggetti di pignoramento).


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