L’ufficiale giudiziario non è obbligato a svolgere il ruolo di “cane da riporto” del creditore. E’ quest’ultimo che deve indicare all’ufficiale giudiziario i possibili beni da pignorare. Semmai l’ufficiale giudiziario, in caso di pignoramento infruttuoso, può procedere ad interrogare le banche dati dell’anagrafe tributaria per ricercare eventuali beni pignorabili (ma in tal senso la normativa non è ancora molto chiara).
Invece, l’ufficiale giudiziario è obbligato a chiedere e a ricevere sottoscritta dal debitore la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 492 del c.p.c..
Il debitore si assume cioè la responsabilità di indicare i beni pignorabili in suo possesso.
Lei ha reso quella dichiarazione, indicando però un bene che, mi sembra di capire, è di sua moglie.
La TV non si preoccupi, non andrà all’asta.
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