Carla Benvenuto

Viene sempre il postino, però per eccepire la nullità della notifica è necessario capire se l’Agente per la riscossione ha utilizzato la notifica diretta, senza passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26 della legge 602/1973 [ratione temporis, ndr]. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale.

Solo le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

E questo, sia chiaro, secondo numerose CTP, ultima quella di Milano (49/35/11). La Cassazione ancora non ha avuto modo di esprimersi sulla questione.


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