Il creditore può notificare il precetto al datore di lavoro per il pignoramento dello stipendio, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo. Ma non può e non deve avvisarlo.
Questo comportamento si configura come una grave violazione della privacy del debitore ed una intollerabile pressione psicologica per indurlo al pagamento. Siamo ai limiti dell’estorsione. In più la condotta assunta dall’operatore di call center ha causato gravi danni al debitore.
Escluderei suo marito dal rendere dichiarazione. Il datore di lavoro e la figlia possono produrre un resoconto dettagliato degli avvenimenti, da sottoscrivere con firma autenticata.
Tali dichiarazioni vanno allegate ad un semplice Reclamo da presentare al Garante per la tutela dei dati personali. Qui le istruzioni per procedere.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione e sul pagamento dei diritti di segreteria questi i riferimenti da utilizzare:
Ufficio relazioni con il pubblico (URP) – lunedì – venerdi ore 10-13
Telefono: (+39) 06.696771 – 06.696772917
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