Simonetta Folliero

Evidentemente l’avviso per il 2005 era rimasto “in qualche cassetto”.

Ora, se lei ritiene che al suo caso possa applicarsi la normativa sulla decadenza per i tributi locali in vigore prima del gennaio 2007, allora il Comune non può richiederle la TARSU 2005 per decadenza dei termini triennali. E quindi ha senso un ricorso.

Se, invece, accetta di uniformarsi alla circolare MEF del marzo 2007, i cui estremi le ho già riportato, bisogna prendere atto che per il tributo del 2005 va applicata la normativa che prevede termini di decadenza quinquennali.

E qui lei dice: va bene, ma allora il tributo diventa inesigibile, perchè decaduto, al 31 dicembre 2010.

A mio parere la deduzione non è così automatica. Dovrebbe informarsi su cosa prevede il regolamento comunale per il pagamento della TARSU. In alcuni casi, infatti, la regolarizzazione può avvenire entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Quindi la TARSU del 2005 avrebbe potuto anche essere pagata nel gennaio 2006. In questa circostanza il termine di decadenza si sposta al 31 dicembre 2011.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

E, quindi, se lei ritiene che il tributo per il 2005 avrebbe dovuto essere regolarizzato nel 2005, ha, ancora, tutte le motivazioni per proporre un ricorso.

Infine, lei scrive: sono tenuto a pagare anche se sono trascorsi più di 5 anni, senza mia colpa? … non ho pagato non avendo mai ricevuto prima d’ora alcun avviso o bollettino.

Mi sembra, a questo proposito, che il comune non le abbia richiesto sanzioni e dunque implicitamente ci sia un’ammissione di corresponsabilità.


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