Giovanni Napoletano

In genere, per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del precedente termine decennale) bisogna fare le seguenti distinzioni:

  1. se è stato notificato un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
  2. se è stato notificato un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
  3. se non è stato notificato alcun atto interruttivo, si applica il termine quinquennale introdotto dalla Legge 335/95.

Comunque, i contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, ecc.) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

Di più non è possibile dire perchè non mi risulta chiaro se l’atto del 2001 sia un avviso di accertamento INPS o una cartella esattoriale successiva all’avviso.


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