Se il recupero del credito è stato affidato dalla banca in gestione, la società affidataria ha un ben determinato periodo di tempo entro il quale può ottenere il rimborso dal debitore.
Scaduto il termine stabilito per l’affidamento in gestione, per il recupero dello stesso credito può essere incaricata un’altra società.
Se il recupero del credito è stato, invece ceduto, allora la società cessionaria può rivenderlo.
In entrambi i casi, dunque, due diverse società di recupero crediti possono bussare alla porta del debitore per esigere lo stesso credito, in tempi diversi (naturalmente, ma la cosa non è poi così scontata).
L’oscillazione dell’importo richiesto, nel solo spazio temporale di un anno, non può trovare, in una fase stragiudiziale, alcuna giustificazione in quanto a spese sostenute e/o interessi di mora maturati su 700 euro.
Ciò fa propendere per l’ipotesi che il credito sia stato ceduto dalla banca ed, in seconda battuta, dalla prima società cessionaria.
Solo così si spiega una richiesta così anomala rispetto alla prima, indirizzata al debitore senza nessuna preventiva verifica del suo stato economico patrimoniale e condita dalle solite trite e ritrite minacce di procedere senza preavvisi o indugi al recupero giudiziale del credito all’esecuzione forzata mobiliare,immobiliare o al pignoramento del quinto dello stipendio.
Come deve comportarsi? Fino a quando arrivano le lettere deve solo cestinarle. Se, invece, la contatteranno via telefono cominci fin d’ora a far pratica per imparare ad eseguire un pernacchio di petto e di testa, cervello e passione.
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