Michelozzo Marra

I creditori del chiamato all’eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [art. 2946 c.c.].

Questi sono gli articoli del codice civile e sembrano parlare chiaro.


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