Chiara Nicolai

Per quanto riguarda la quota di legittima , una eventuale sua rinuncia all’eredità potrebbe essere impugnata dai creditori.

Infatti i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato.

Si può tuttavia rendere minima la quota di legittima attraverso un testamento che assegna la quota riservata disponibile. La parte che spetta al debitore viene assegnata, ad esempio, alla moglie legalmente separata di questi.


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