Ludmilla Karadzic

Il rifiuto tacito o espresso, totale o parziale, alla restituzione di tributi che si ritiene non dovuti è atto impugnabile emesso dall’Agenzia delle Entrate e come tale opponibile innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Le norme a cui far riferimento sono quelle secondo cui lei, o chi per lei, ritiene il diniego parziale opposto, non motivato.

C’è solo da ricordare che le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012, sono oggetto di mediazione tributaria obbligatoria, prima di poter presentare ricorso.


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